ISSN 2385-1376
Testo massima
Atteso che la quotazione del titolo Lehman Brothers è rimasta costante fino al giorno di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura concorsuale statunitense Chapter 11, senza mai scendere al di sotto del livello “A-“, non si è verificata la condizione per avvisare il cliente, da parte dell’intermediario finanziario, del realizzarsi dei presupposti per l’uscita del titolo dall’elenco predisposto dal Consorzio Patti Chiari.
Il Tribunale di Udine, dott.ssa Annamaria Zuliani, con sentenza depositata il 1 aprile 2014 n. 558 esclude la responsabilità dell’intermediario finanziario nel caso in cui quest’ultimo avesse informato un cliente in modo da rassicurarlo sulla sicurezza dell’investimento di titoli obbligazionari Lehman, in quanto i medesimi titoli erano stati inseriti nell’elenco “Basso rischio – rendimento” nell’ambito dell’iniziativa c.d. “Patti Chiari”.
Il risparmiatore aveva domandato al giudice di accertare la nullità del contratto di negoziazione e/o dell’operazione d’acquisto delle obbligazioni Lehman o, in subordine, di annullare il singolo ordine d’acquisto perché il consenso sarebbe stato frutto di errore o, ancora, di risolvere lo stesso per grave inadempimento della banca la quale non avrebbe fornito le necessarie informazioni né prima della sottoscrizione dell’ordine né successivamente.
Il Tribunale ha sostenuto che, nel caso dell’art. 23 T.U.I.F., la forma scritta ad substantiam è richiesta per ragioni di protezione del contraente debole. Ne discende che la previsione di forma risulta soddisfatta anche dalla semplice sottoscrizione del solo investitore.
Pertanto, quando il contratto-quadro manchi della sottoscrizione della banca, l’esercizio dell’azione di nullità rivolto solo ad alcune delle operazioni esprime la volontà di conservare le cedole incassate in relazione ai restanti ordini d’acquisto, e pertanto di avvalersi degli effetti del contratto-quadro in base al quale sono stati effettuati: da ciò si desume una convalida integrale di tale contratto, in coerenza con il principio di buona fede, di cui l’istituto della convalida costituisce un’espressione.
Sul punto, si richiama l’orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. n. 19024/2005) per la quale – al di là delle ipotesi di nullità per inosservanza delle forma scritta per la validità dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori (art. 23 TUF) e di omessa indicazione dello jus poenitendi nelle ipotesi di offerta fuori sede (art. 30 T.U.I.F) – non è dato ravvisare ulteriori ipotesi di nullità per violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 TUIF e artt. 26-29 Reg. Consob.
Per quanto concerne la domanda di annullamento dell’ordine avanzata dall’attore, il Tribunale sostiene che le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall’intermediario non riguardano direttamente la natura e l’oggetto del contratto, ma (soltanto) elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione e non sono quindi idonee ad integrare l’ipotesi della mancanza di consenso. Ciò fa escludere non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall’art. 1325 c.c., qual è il consenso-accordo (come nell’ipotesi considerata nel precedente richiamato), ma anche, almeno in via di principio, la sua annullabilità per errore (Cass. 19.10.2012 n° 18039).
Sulla domanda di risoluzione, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda in quanto essa ad oggetto il contratto-quadro e non le singole operazioni poste in esecuzione del contratto le quali non hanno natura negoziale (cfr. Tribunale Roma 17.10.2013).
Nel merito, il Tribunale sostiene la non prevedibilità del fallimento in quanto il rating assegnato alle obbligazioni Lehman dalle principali agenzie era, fino al giorno prima del fallimento (15 settembre 2008) , “A2” per Moody’s, “A” per Standard & Poor e “A+” per Fitch. Nessun dubbio, quindi, che il mantenimento di un rating elevato fino al giorno della dichiarazione di insolvenza rende palese che il mercato finanziario non aveva mai avvertito i sintomi del default della banca d’affari americana.
Da tali premesse ne deriva che non vi è stata alcuna violazione dell’obbligo di informazione connesso all’adesione al consorzio “Patti Chiari” in quanto la quotazione del titolo Lehman rimase costante fino al giorno in cui fu presentata la richiesta di ammissione al “Chapter 11” e non scese sotto il livello “A-“.
In conclusione, mai si verificò la condizione per avvisare i clienti del realizzarsi dei presupposti per l’uscita del titolo dal consorzio in conseguenza dell’aumento del rischio.
Un’altra pronuncia, dunque, che conferma l’orientamento favorevole all’intermediario finanziario, escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità. Un trend ormai consolidato che valorizza il buon operato delle banche in ordine all’acquisto delle obbligazioni Lehman.
Da sottolineare, infine, la condanna alle spese di lite in favore della banca che il giudice ha liquidato in euro 7.700.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 380/2014
Tags : 1418 cod. civ., adeguatezza, art. 1375 cod. civ, art. 23 TUF, Artt. 1325, Chapter 11, consorzio patti chiari, Credit Default Swap, Intermediazione finanziaria, Lehman brothers, nullità, obbligo di informazione originaria e successiva, risoluzione, sentenza Tribunale di Udine n. 558 del 01.04.2014