Testo massima
In generale, in base cioè alle regole di comportamento poste a carico
delle banche aderenti al Consorzio “Pattichiari”, esiste un obbligo di
avvertire la clientela nelle sole ipotesi di declassamento dell’emittente al di
sotto del rating A- (declassamento che, quanto a Lehman Brothers, non è mai
avvenuto).
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice Ludovico Delle Vergini, con la sentenza 587 del 20 febbraio 2014 ha respinto le domande
avanzate da due risparmiatori nei confronti della propria banca finalizzate
alla caducazione dell’acquisto di titoli obbligazionari Lehman Brothers
compiuto nel marzo 2007 sul presupposto che in quella data non era assolutamente
prevedibile alcuna ipotesi di fallimento attesa la costante quotazione positive
dei titoli da parte delle agenzie di rating.
In primis, il Tribunale ha
disatteso la domanda attorea tendente all’accertamento della nullità del
contratto quadro, in quanto la violazione delle norme di comportamento da parte
dei contraenti non costituisce vizio genetico del contratto e non incide sulla
sua validità in assenza di norma che ne stabilisca la nullità virtuale (cfr sul
punto. Cass. Sez. I n. 19024/2005; Sezioni Unite n. 26724/2007; Sez. I n. 18039/2012).
Successivamente, il Giudice
fiorentino ha affermato che il mancato adeguamento del suddetto contratto
quadro alle sopravvenute discipline di cui al D.Lgs. 23.7.1996 e al D.Lgs.
24.2.1998, n. 58, non determini, per derivazione, nullità dell’ordine di
acquisto, in quanto detta nullità non va rapportata alla generalità delle
disposizioni contenute nel contratto-quadro, bensì a specifiche disposizioni
dello stesso, dalla cui carenza detta nullità si assuma derivare.
Si ricorda comunque che, per
costante orientamento giurisprudenziale, la mancata rinnovazione del contratto
quadro non comporta automaticamente la nullità dello stesso, qualora
l’originario contratto sia stato stipulato in forma scritta e contenga tutti
gli elementi indicati dall’art. 30 reg. Consob n. 11522/98 (Corte di App.
Milano, 06 febbraio 2013; Trib. Torino, 26/05/2010).
Venendo, poi, all’annosa questione della prevedibilità o
meno del default, il Tribunale ha sostenuto che alla data del marzo 2007 non
esistevano elementi di conoscenza tali da far presupporre il sopravvenire, a
breve-medio termine, del crack finanziario.
Nel caso di specie, l’ordine di acquisto era stato
accompagnato dalla c.d. pattuizione “Patti Chiari” in virtù della quale la
banca si assumeva l’obbligo di informare tempestivamente il cliente se un
titolo facente parte dell’elenco avesse subito una variazione significativa del
livello di rischio.
Tuttavia, e è questo il nocciolo
della questione, il Tribunale afferma chiaramente che “in base cioè alle regole di comportamento poste a carico delle banche
aderenti al Consorzio “Pattichiari”, vi fosse l’obbligo di avvertire la
clientela nelle sole ipotesi di declassamento dell’emittente al di sotto del
rating A- (declassamento che, quanto a Lehman Brothers, non è mai avvenuto)”.
Circa, invece, la questione degli
obblighi informativi successivi il Tribunalem pur ammettendo che al giugno 2008
vi fosse un “bagaglio di informazioni” che la banca avrebbe dovuto riferire al
cliente, ha affermato al tempo stesso, che “Non
vi è prova che alla data del 10.6.2008 (a partire dalla quale la Banca
convenuta aveva l’obbligo di informare gli attori a questo punto circa
l’opportunità di richiedere il rimborso del valore nominale dei titoli) Lehman
Brothers avesse già provveduto a vera e propria cessazione dei pagamenti”,
ragion per cui alcun danno poteva dirsi prodotto in capo ai risparmiatori da
parte dell’intermediario.
Pertanto, si conferma ancora una
volta l’orientamento favorevole all’intermediario finanziario per l’assenza di
ogni profilo di responsabilità nel noto caso “Lehman”.
Testo del provvedimento
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