Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
L’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando, con la sentenza n. 3213 del 21 settembre 2020.
Secondo l’Organo Giudicante, l’indicatore sintetico di costo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia”. La Banca d’Italia ha quindi disciplinato l’ISC nell’ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29.7.2009 e 9.2.2011.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali (disp. Banca d’Italia 29.7.2009) che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. È quindi un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza; non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB.
Si rileva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis comma 6 TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e ISC concretamente applicato anche nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all’art. 125 bis comma 6 TUB. L’art. 117 comma 6 TUB non contiene una tale previsione.
Ne discende che l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto.
Inoltre il comma 6 dell’art. 117 TUB fa riferimento alla differenza fra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati; nel caso in esame il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – ISC: L’INDICAZIONE SBAGLIATA NON COMPORTA UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL PRESTITO MA UNA ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO
NON INCIDE SUL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri | 06.05.2019
ISC: È MERO INDICATORE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO, CON SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ” DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicolì | 16.05.2019 | n.418
MUTUO-ISC: L’ERRONEA INDICAZIONE NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 1418 CC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 21.01.2019 |
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