Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Diversamente rispetto all’esecuzione che abbia ad oggetto beni fungibili (ad esempio crediti), l’esecuzione relativa alla consegna di beni mobili determinati – quali sono i documenti bancari – non può essere reiterata continuamente nei confronti del debitore una volta intervenuto l’adempimento per alcuni documenti e per la restante parte pignoramento negativo, apparendo inverosimile che gli stessi vengano ad esistenza con il passar del tempo, soprattutto laddove, come nel caso di specie, sia stato indicato un terzo soggetto legittimato a detenerli ed a consegnarli.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, con la sentenza n. 4350 del 15 luglio 2020.
Il caso prende le mosse da una richiesta reiterata ben tre volte da parte di un cliente nei confronti della banca di consegna documenti. L’istituto di credito, con la sua opposizione, ha dedotto di aver consegnato, già a seguito di un primo atto di precetto, la documentazione di sua pertinenza e che, a seguito della notifica di un ulteriore atto di precetto, anche il pignoramento mobiliare effettuato presso la sede sociale dell’istituto di credito avesse avuto esito negativo. Ha contestato, ad ogni modo, la corrispondenza della documentazione richiesta con l’ultimo atto di precetto, chiedendo la condanna del cliente per responsabilità processuale aggravata.
Il Giudice ha accolto l’opposizione dell’istituto di credito, sull’assunto che la documentazione in relazione a cui è stata intimata la consegna non coincide totalmente con quella indicata nel titolo esecutivo. A seguito della notifica di un secondo atto di precetto da parte del cliente, invece, l’esecuzione mobiliare diretta ad ottenere la restante parte dei documenti si è rivelata infruttuosa in quanto l’ufficiale giudiziario ha redatto, presso la sede della banca, verbale di pignoramento negativo. Considerata la natura dei beni oggetto della preannunciata esecuzione, per il Tribunale non era più sussistente, al momento della notifica del terzo atto di precetto, il diritto del precettante a procedere in sede esecutiva.
Contestualmente, il Giudice ha accolto la domanda ex art. 96, co. III, c.p.c. proposta dalla banca, essendo evidente che il cliente abbia dapprima notificato il terzo atto di precetto e poi resistito in giudizio allorquando aveva già richiesto e si accingeva a notificare diverso titolo (decreto ingiuntivo) e atto di precetto nei confronti del corretto soggetto legittimato a consegnare la documentazione e fosse consapevole già dopo la notifica dei primi due atti di precetto che dovesse rivolgere le sue istanze a quest’ultima.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA: INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 CPC PER DIFETTO DI RESIDUALITÀ
VI È L’AZIONE TIPICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini | 08.06.2020
OBBLIGHI DI RENDICONTO: LA TARDIVA CONSEGNA AL CORRENTISTA DI ALCUNI ESTRATTI CONTO NON È PRESUPPOSTO AUTOMATICO PER SANZIONARE LA BANCA
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Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 21.02.2020 | n.4516
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