Per includere il soggetto che stipula il contratto con l’intermediario finanziario nell’ambito della categoria di operatore qualificato, l’espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste nel settore dei valori mobiliari, esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso. Salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, da provarsi dalla parte interessata, la dichiarazione in argomento può costituire argomento di prova che il giudice ex art. 116 cpc, pone alla base della propria decisione, anche come unica fonte di prova.
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