A subire l’espropriazione forzata può essere anche un soggetto diverso dal debitore “diretto” del creditore procedente.
È il caso di quella che il codice di procedura civile definisce “espropriazione contro il terzo proprietario” e disciplina agli artt. 602-604.
Le ipotesi tipiche sono quelle in cui – riprendendo il dettato codicistico – oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode (si pensi alla fattispecie in cui il creditore intenda procedere esecutivamente all’esito dell’esercizio vittorioso dell’azione revocatoria), ma la dottrina e la giurisprudenza hanno esteso la disciplina ad una serie di altri casi analoghi.
La peculiarità del procedimento è data dalla circostanza che il debitore diretto non è legittimato passivo dell’azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo.
Naturalmente ciò non accade per il precetto che preannuncia l’esecuzione forzata, il quale va notificato tanto al debitore quanto al terzo proprietario, al fine di consentire (soprattutto al primo) l’adempimento spontaneo, con la necessaria indicazione del bene che si intende espropriare ed il titolo in forza del quale il creditore ha facoltà di aggredire il bene del terzo.
Così come il precetto, anche il titolo esecutivo deve essere notificato sia al debitore diretto che al terzo. Ovviamente si tratta del titolo formato nei confronti del debitore principale, essendo il terzo estraneo al debito assunto.
Ma qual è il ruolo del debitore in siffatta tipologia di espropriazione?
Se è vero che il terzo proprietario è il principale (se non unico) destinatario degli atti esecutivi, la Cassazione ha ribadito più volte (da ultimo con ordinanza n. 6836 del 16 marzo 2017) che il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, ed in tale veste deve essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.
Il debitore deve inoltre reputarsi parte necessaria nelle opposizioni all’esecuzione proposte nei confronti del creditore, anche se promosse dal terzo proprietario, in quanto tali giudizi mirano ad accertare la sussistenza dello stesso “diritto a procedere esecutivamente” e pertanto non possono che investire contemporaneamente tutti e tre i soggetti, non ammettendosi statuizioni contrastanti. Diverso è il caso delle opposizioni c.d. agli atti esecutivi, che riguardano i destinatari degli effetti dei singoli atti esecutivi (compiuti nei confronti del terzo).
FOCUS
Il terzo proprietario può definirsi “responsabile senza debito”. Attesa la particolarità della sua posizione l’ordinamento appronta diversi rimedi per consentire a questi di sottrarsi all’azione esecutiva. Gli istituti tipici sono: il pagamento dei creditori iscritti, il rilascio dei beni ipotecati e la liberazione dalle ipoteche.
A differenza del debitore esecutato, il terzo-esecutato è legittimato a presentare offerte per l’acquisto del bene pignorato, per espressa deroga stabilita dall’art. 604 c.p.c.
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