In tema di estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati “ante 2010”, ovverosia precedentemente alla entrata in vigore dell’art, 125 sexies TUB, non può trovare ingresso la richiesta di rimborso dei costi “up-front”, fondata sull’interpretazione “Lexitor” della Direttiva 2008/43/CE, a cui il D.lgs. 141/2010 ha dato attuazione nel nostro ordinamento, la quale, all’art. 30, espressamente prevede che “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Diversamente opinando, si andrebbe effettivamente a violare il principio di irretroattività della legge e, in definitiva, la certezza del diritto.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Napoli, in persona dell’avv. Costantino Martinelli, con la sentenza n. 31304 del 6 luglio 2023, che ha rigettato la domanda, presentata da un consumatore, volta alla riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, relativamente ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima del 2010.
La domanda del mutuatario era stata introdotta richiamando il noto orientamento “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Giudice, ricostruendo l’evoluzione normativa, sotto il profilo temporale, ha confermato il principio giurisprudenziale, ormai consolidato, per il quale l’anzidetta decisione dei Giudici di Lussemburgo non può mai spiegare effetti sui rapporti sorti prima del recepimento della Direttiva oggetto di interpretazione pregiudiziale (direttiva 2008/43/CE).
A tal proposito, la motivazione prende le mosse dalla considerazione che il T.U. bancario (D.Lgs 385/93), nella formulazione in vigore al momento della stipula del contratto oggetto di causa, prevedeva all’art. 125, comma II, che « Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito …».
L’attore aveva viceversa invocato l’applicazione dell’art. 125 sexies TUB, norma tuttavia introdotta dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, pubblicato in data 4/9/2010, quindi successivamente ai fatti di causa.
Nonostante tale nuova disposizione sembri confermare un principio già presente nell’ordinamento, il Giudice ha rilevato, nondimeno, che l’articolo 30 della direttiva 2008/43/CE, a cui il D.lgs. 141/2010 ha dato attuazione, espressamente prevede al primo comma che «La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione».
Diversamente opinando, si andrebbe effettivamente a violare il principio di irretroattività della legge.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DEL QUINTO: LEXITOR SEMPRE IRRILEVANTE PER I RAPPORTI ANTECEDENTI AL 2010
VALE IL CRITERIO DELL’EQUA RIDUZIONE DEL COSTO DEL CREDITO PREVISTO DAL VECCHIO ART. 125 TUB
Ordinanza | Tribunale di Savona, dott. Alberto Princiotta | 24.09.2021 |
NON VIENE IN RILIEVO L’ART. 125 SEXIES TUB NÉ LA SENTENZA “LEXITOR”
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli | 22.04.2021 | n.2665
“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010
VA ESCLUSA L’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL’ART. 125 SEXIES TUB. VALIDA ED EFFICACE LA “CLAUSOLA DI NON RIPETIBILITÀ”.
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-irrilevante-per-i-rapporti-di-mutuo-ante-2010
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