In tema di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori e di regolamentazione dei diritti restitutori dei costi residui ex art. 125 sexies TUB, in caso di cessione del credito nascente dal rapporto di mutuo, le c.d. commissioni up front (ovverosia quegli importi riferibili a prestazioni e servizi che si esauriscono all’atto della concessione ed erogazione del finanziamento) vanno ad esclusivo beneficio della banca finanziatrice, ovvero dell’intermediario, sicché alla cessionaria del credito, che non vi ha mai beneficiato, non può essere richiesta la restituzione.
D’altronde la Suprema Corte ha ribadito che: “[…]mentre la cessione del contratto opera a trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto poi circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dal precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore/cedente, e l’esercizio. che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto […] Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto… poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto…” (Cass. Civ. n. 17727/2018).
Ed ancora:“[…]in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente[…]” (Cass. Civ. n. 21843/2019).
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa, con la sentenza n. 3899 del 31 maggio 2022.
La pronuncia si inserisce nel “solco” del noto contenzioso sull’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori (in particolare, contro “cessione del quinto”), divenuto ormai “seriale” a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (causa “Lexitor” C-383/2018).
Su questa Rivista si è dato ampio spazio al tema, evidenziando le “ragioni” per le quali la sentenza interpretativa del Giudici di Lussemburgo non dovrebbe aver rilievo nel contenzioso “orizzontale” (Banca-cliente), nonché le esigenze di tutela del “legittimo affidamento” degli intermediari (cfr., ex plurimis, ‘“Lexitor” – un anno dopo: perché non si possono trascurare le ragioni degli intermediari”).
Di recente, si sono altresì trattati gli impatti della riforma dell’art. 125 sexies TUB di cui al “Decreto Sostegni -bis”, con il quale il legislatore ha tentato di chiudere il “caso” Lexitor.
Con la pronuncia in commento, però, il Giudice di Pace di Milano “incrocia” il dibattito “Lexitor” pur non entrandovi nel merito, rispondendo piuttosto ad un importante interrogativo di carattere “preliminare”: ammesso che i costi “up-front” possano essere oggetto di restituzione, allorquando il credito nascente dal rapporto di finanziamento sia stato oggetto di cessione, a chi va rivolta la di ripetizione? Alla cedente, od alla cessionaria?
Nella vicenda in esame, un cliente-consumatore aveva convenuto in giudizio la banca cessionaria del credito, al fine di conseguire il rimborso dei costi “up-front” asseritamente non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, secondo una lettura dell’art. 125 sexies TUB “orientata” ai princìpi di Lussemburgo.
Resisteva la banca, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, come innanzi detto, cessionaria del mero credito – e quindi divenuta titolare delle sole pretese “attive” del rapporto, non già del contratto nel suo complesso.
Richiamando i princìpi sopra massimati, il Giudice è giunto alla conclusione che le c.d. commissioni up front, ovverosia quegli importi riferibili a prestazioni e servizi che si esauriscono all’atto della concessione ed erogazione del finanziamento, in quanto corrisposti dall’attore alla società cedente e, per il tramite di quest’ultima, all’intermediario, senza che di esse la cessionaria avesse mai beneficiato, non possono essere restituite dalla cessionaria.
Il Giudice di Pace ha, quindi, rigettato la domanda nei confronti della cessionaria del credito, confermando che gli eventuali obblighi restitutori sono a carico del soggetto cedente, che ha incassato all’epoca della stipula i costi c.d. istantanei.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
È SUFFICIENTE CHE DELLA CESSIONE SIA DATA NOTIZIA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 13.06.2019 | n.5766
Tale adempimento è equiparabile a quanto prescritto dall’art. 1264 c.c.
Sentenza | Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli | 08.02.2022 | n.253
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