22 luglio 2021
La soluzione al “Caso Lexitor” arriva dal Legislatore.
Il Senato ha infatti approvato con voto di fiducia la legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis) che, nel testo precedentemente varato dalla Camera dei deputati, aveva introdotto importanti novità sul fronte dei rimborsi anticipati dei finanziamenti ai consumatori.
Come noto, il dibattito sul tema si era fatto particolarmente serrato all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (causa “Lexitor” C-383/2018), resa – in sede di rinvio pregiudiziale – che aveva interpretato l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE riconoscendo al consumatore il diritto alla riduzione di “tutti i costi” del credito, così impattando su una disciplina nazionale che aveva per anni limitato, con piena approvazione giurisprudenziale, il diritto al rimborso ai soli oneri legati alla vita residua del contratto (c.d. recurring), escludendolo per quelli maturati anticipatamente (c.d. up-front).
Ne era seguìto un nuovo contenzioso “seriale” tra consumatori ed istituti mutuanti, al quale si è dato ampio spazio sulle pagine web di questa Rivista, circa l’applicabilità immediata – a legislazione nazionale vigente – dei principi espressi dai Giudici di Lussemburgo, con conseguente sacrificio del “legittimo affidamento” degli enti finanziatori, chiamati eventualmente a rimborsare costi già definitivamente incamerati in bilancio come “up-front”, ovvero già corrisposti in favore della rete distributiva..
Nel variegato panorama giurisprudenziale, non era mancata qualche pronuncia che aveva tentato di contemperare gli interessi “in gioco”.
In particolare, il Tribunale di Torino, dott. Edoardo Di Capua, con ordinanza del 29 giugno 2020, nel valutare la legittimità della condotta di un intermediario in sede di azione inibitoria promossa da un’associazione dei consumatori, aveva escluso «[…] l’efficacia retroattiva della pronuncia in questione per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell’Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva inesigibilità di condotte difformi; va parimenti esclusa l’efficacia diretta orizzontale del provvedimento de quo (rectius, della Direttiva 2008/48/CE “oggetto di interpretazione”), secondo l’orientamento di buona parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 22 novembre 2019 n. 10489; Tribunale di Monza, sentenza del 22 novembre 2019 n. 2573; Tribunale di Napoli, sentenza del 10 marzo 2020 n. 2391)».
Ebbene, il Legislatore si è mosso nella stessa direzione.
Nel testo appena approvato dal Senato, l’art. 11-octies introduce nel decreto “Sostegni-bis” la seguente riformulazione dell’art. 125 sexies TUB:
«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato)
- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
- I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
- Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
- In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
- L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».
La novella legislativa precisa, quindi, che in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Il nuovo comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l’applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest’ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione).
Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore e l’intermediario del credito stabilendo che, in relazione alla riduzione del costo totale del credito, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
Dirimente è però la previsione del comma 2 dell’articolo 11-octies:
«2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Privilegiando un approccio in linea con la “certezza del diritto”, il Legislatore si pone l’obiettivo di disciplinare gli effetti intertemporali della nuova disciplina, “ratificando” di fatto l’operato degli Enti regolatori del settore bancario, che avevano sempre orientato gli istituti finanziatori ad interpretare la pre-vigente normativa nel senso di distinguere – nel rispetto della trasparenza contrattuale – tra oneri “up-front” e “recurring” ai fini del rimborso anticipato.
Le nuove regole (e, con esse, l’interpretazione “Lexitor”) si applicheranno, in definitiva, soltanto ai nuovi contratti.
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