Provvedimento segnalato dagli Avv.ti Stefano Blandini e Stefano Di Carlo
Nei contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione/delegazione di quote della retribuzione/pensione, stipulati, definiti e risolti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB inserito con il D.Lvo 141/2010, deve ritenersi valida ed efficace la clausola di non ripetibilità delle commissioni e del premio assicurativo in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, laddove doppiamente sottoscritta dal consumatore ex artt. 1341 e 1342 c.c.
La stessa non può ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 lett. g) e 36 Codice del Consumo, atteso che l’art. 33 lettera g Codice del Consumo presume come clausole vessatorie le clausole che hanno per oggetto o effetto di “riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto” (non anche nell’ipotesi in cui sia invece il consumatore a recedere dal contratto).
Laddove si voglia predicare la nullità della “clausola di non ripetibilità” ex art. 127 T.U.B. (secondo cui “le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”) o ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa, la stessa andrebbe comunque esclusa in considerazione della applicabilità ratione temporis dell’art. 125 comma 2° TUB all’epoca vigente, secondo cui “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Va invero esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 125 sexies TUB anche in virtù di quanto previsto dall’art. 30 direttiva 2008/48/CE a cui il D. Lgs 141/2010 ha dato attuazione, che al primo comma recita “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Non essendo intervenuto il CICR ad attuare il contenuto precettivo dell’art. 125 comma 2° nel caso di estinzione anticipato del mutuo prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo una riduzione del credito consistente nella non debenza degli interessi scalari residui, atteso che solo con l’introduzione dell’art. 125 sexies TUB per effetto dell’art. 1 d.lgs n. 141/2010, è stato riconosciuto al consumatore, quando provveda a rimborsare anticipatamente l’importo spettante al finanziatore il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente agli interessi ed ai costi dovuti per la durata residua del credito (sul punto vedi Corte app. Salerno n. 857/2018).
Ne consegue l’assorbimento di ogni contestazione in merito alla presunta insussistenza della distinzione tra costi up front e costi recurring alla luce della sentenza 11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor), pronuncia avente ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2008/48/CE a cui il D. Lgs 141/2010 (solo successivamente vigente) ha dato attuazione.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, con la sentenza n. 128 del 26 gennaio 2020, resa nell’ambito del “noto” contenzioso sull’estinzione anticipata dei mutui ai consumatori (in particolare delle cessioni/delegazioni del “quinto”) e del conseguente rimborso dei costi ulteriori agli interessi.
La fattispecie processuale aveva ad oggetto contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB.
Il Collegio abruzzese ha ritenuto, in estrema sintesi:
- la validità della “clausola di non ripetibilità” doppiamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c.;
- la non vessatorietà della stessa ai termini degli artt. 33 lett. g) e 36 Codice del Consumo;
- l’impossibilità di predicare la nullità ai sensi dell’art. 127 TUB, attesa l’irretroattività del D. Lgs 141/2010;
- l’irrilevanza (ratione temporis) della pronuncia “Lexitor”.
Nel rigettare l’appello, inoltre, è stata confermata la statuizione di prime cure circa la carenza di legittimazione passiva della mutuante, con riferimento ai costi di intermediazione percepiti da soggetto terzo (il mediatore creditizio).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
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