“Si ringrazia per la segnalazione il Prof. Avv. Fabrizio Maimeri e l’Avv. Mario Albano”
Le modifiche introdotte con la legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” all’art. 125-sexies del T.U.B hanno risolto i dubbi sorti a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. sentenza “Lexitor”).
La disciplina sul rimborso “all inclusive” si applicherà solo “ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (25 luglio 2021).
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
La norma ha stabilito che, sono da ridurre tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, precisando però che tale principio si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di modifica, mentre ai contratti sottoscritti prima, come quello in esame, continua ad applicarsi il vecchio art. 125 sexies e le relative norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto .
Questo il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Roma, Giudice Oliviero Campana, con la sentenza n. 7873 del 2 maggio 2022.
La vicenda in esame riguarda l’ipotesi dell’estinzione anticipata di un contratto di mutuo e si inserisce nel solco delle numerose pronunce intervenute in seguito alla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea c.d. “caso Lexitor”.
Accadeva che la debitrice estingueva anticipatamente il contratto di credito stipulato con la banca e chiedeva il rimborso dei costi upfront versati alla creditrice.
La domanda proposta non trovava accoglimento in quanto il predetto contratto era stato sottoscritto anteriormente rispetto alla novella legislativa che ha modificato l’art. 125 sexies del T.U.B.
Più compiutamente il Giudice affermava che, in relazione alla normativa vigente alla conclusione del contratto, non poteva neppure rilevarsi un’ipotesi di vessatorietà della clausola limitativa del diritto al rimborso.
Pertanto, il giudicante rigettava la domanda proposta dall’attore e compensava le spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: art. 125 sexies TUB inapplicabile ai contratti ante 2010
Spetta sempre al cliente-attore l’onere di provare l’estinzione
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 16.02.2022 | n.225
Le commissioni per le attività preliminari all’erogazione del prestito non sono soggette a riduzione in caso di estinzione anticipata
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott. Francesco Gennaro Rainone | 13.12.2021 | n.4572
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