Si condivide il principio di diritto espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui “non pare applicabile alla fattispecie la sentenza “Lexitor”, che ha interpretato l’art. 16 della Direttiva UE 48/2008 in contrasto con il testo dell’art. 125-sexies TUB come spiega la pronuncia. In effetti la citata direttiva europea non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.d. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.d. recurring. Sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione — quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. up-front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento. Ciò porta ad escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell’art. 33 del codice consumo, della clausola che ne abbia previsto l’ irrimborsabilità, posto che l’analisi della natura vessatoria o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore” (cfr. Trib. Napoli n. 2391 del 10/3/2020; Trib. Mantova 30/6/2020).
Deve pertanto ritenersi conforme all’art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) l’articolo delle condizioni generali del contratto di mutuo (con cessione del quinto dello stipendio) che attribuisce al cliente il diritto al rimborso della quota non maturata dei soli oneri “ricorrenti” (nella fattispecie, “commissioni di gestione”).
Così il Tribunale di Roma, in persona del dott. Tommaso Martucci, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 11 febbraio 2021, ha accolto il ricorso presentato da un istituto di credito e “ribaltato” il verdetto ABF che aveva chiamato quest’ultimo a rimborsare i costi c.d. up-front sul presupposto della diretta applicabilità dei principi “Lexitor” ai rapporti interprivatistici.
La questione è nota ai lettori di questa Rivista: a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, il consumatore aveva invocato l’autorità della nota sentenza “Lexitor” (Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, causa C-383/2018), pronuncia interpretativa con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”, intesa da più parti come destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri “up-front” e “recurring”.
“Vittorioso” innanzi al Collegio ABF (Organo che ha dato continuità all’orientamento formatosi in seno al proprio Collegio di Coordinamento con decisione del 11 dicembre 2019 n. 2625), il cliente era stato convenuto innanzi al Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato dall’istituto mutuante, che non riteneva fondate le ragioni poste a fondamento della pronuncia arbitrale e chiedeva:
1) accertarsi che il contratto di mutuo dovesse essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB) con esclusione della applicabilità della sentenza “Lexitor”;
2) accertarsi che lo schema contrattuale, ed in particolare la clausola disciplinante l’ipotesi di estinzione anticipata, fosse conforme alle disposizioni di cui all’art. 125 sexies TUB;
3) accertare la natura di costi “up front” delle “commissioni di attivazione”, con conseguente non rimborsabilità delle stesse;
4) accertare la natura di costi “up front” delle commissioni di intermediazione, corrisposte dalla Banca al terzo intermediario, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell’istituto rispetto all’obbligo di rimborso;
5) dichiarare la correttezza delle restituzioni operate dalla Banca a seguito della estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti della resistente;
6) dichiarare l’erroneità del lodo ABF di cui in narrativa ove riteneva che anche le voci “up front” dovessero essere restituite;
7) ordinare all’ABF di cancellare la pubblicazione del nominativo della Banca dall’elenco degli intermediari inadempienti.
Le difese dell’Istituto sono state integralmente accolte dal Tribunale capitolino, il quale ha richiamato alcune pronunce qui già oggetto di pubblicazione, ed in particolare:
- la sentenza n. 2391 del 10 marzo 2020, con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato a chiare lettere che: «In tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell’estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell’11-09-2019 C-383 della Corte di giustizia UE (“caso Lexitor”) che ha interpretato l’art. 16 della Direttiva UE n. 48/2008 in contrasto con il testo dell’art. 125-sexies TUB. In effetti la citata Direttiva europea non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.d. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.d. recurring»;
- l’orientamento espresso dal Tribunale di Mantova, con ordinanza del 30 giugno 2020, che aveva notato come «[…] la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) […] non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB. La normativa nazionale non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente. Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.
L’interpretazione “Lexitor” non può rintenersi, dunque, rilevante nel contenzioso nazionale “orizzontale”, ad onta delle pronunce di segno contrario (ferme nel ritenere operante il canone della c.d. interpretazione conforme), in quanto il legislatore italiano si era premurato di disciplinare analiticamente i diritti restitutori del consumatore, a differenza di quanto aveva fatto l’ordinamento polacco (in relazione al quale era originata la richiesta di rinvio pregiudiziale).
Ne consegue che è tuttora lecita ed operante la distinzione tra oneri up-front ed oneri recurring ai fini della limitazione del rimborso solo ai secondi.
Ad uscire fortemente ridimensionata – e sotto tale profilo la pronuncia assume un rilevante peso specifico – è la linea granitica assunta dalla giurisprudenza arbitrale a seguito della succitata decisione del Collegio di Coordinamento, linea di fatto “avversata” dal Tribunale con la prima decisione giurisprudenziale (in materia) che chiaramente si occupa di ridiscutere un verdetto ABF.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dei seguenti contributi:
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
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