ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel rapporto bancario ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell’intero in forza dei principi che regolano la solidarietà attiva.
In assenza di una modifica del regolamento contrattuale del deposito, con il concorso di tutti gli aventi diritto, nessuno dei cointestatari può legittimamente opporsi all’uso del conto da parte degli altri, né esigere che la Banca rifiuti di dare seguito agli atti di disposizione.
La Corte d’Appello di Salerno è stata chiamata a decidere un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza con la quale il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro la banca da un correntista cointestatario, assieme ad altri due soggetti, di un libretto di risparmio e di un buono ordinario del tesoro.
L’attore adduceva che il libretto cointestato con uso disgiunto a sé e ad altre due persone e il buono ordinario del tesoro erano rimasti nella sua disponibilità per un lasso temporale definito. Successivamente, il medesimo libretto e il buono erano stati affidati ad altro cointestatario che, tuttavia, non forniva informazioni in merito alle operazioni effettuate. L’attore, dunque, si rivolgeva alla banca comunicando formale opposizione al modus operandi degli altri cointestatari. L’Istituto di credito, tuttavia, rappresentava che la revoca della facoltà di uso disgiunto doveva essere sottoscritta da tutti i cointestatari e comunicava che aveva provveduto al fermo del libretto finchè gli interessati non si fossero recati presso i suoi uffici per definire il rapporto tra essi intercorrente. Nel contempo, tuttavia, i cointestatari disponevano l’estinzione dei rapporti, prelevando tutte le somme presenti sul libretto e liquidando il buono ordinario del Tesoro. L’attore riteneva la banca responsabile per violazione degli obblighi di diligenza e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Autorizzata l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa degli altri due cointestatari del rapporto, il Tribunale di Salerno all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda proposta dalla parte attrice che impugnava la sentenza.
Il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
In via preliminare, applicando il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15295 del 2014 già commentata da Ex Parte Creditoris, la Corte ha dichiarato la contumacia di uno dei cointestatari del rapporto controverso, deceduto dopo l’udienza di discussione e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, ritenendo l’impugnazione validamente notificata al suo difensore, in virtù dell’ultrattività della procura.
Passando al merito la Corte Salernitana ha rigettato l’appello considerando, innanzitutto, che l’art. 1854 c.c. stabilisce che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi dei conto“. In base a tale norma- analogicamente applicabile anche al rapporto bancario – ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei, confronti della banca per l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell’intero in forza dei principi che regolano la solidarietà attiva (cfr. in particolare motivazione Cass. 26991/2013).Nel caso di specie, la previsione contrattuale della facoltà di utilizzo disgiunto delle somme depositate e la stessa condotta di parte attrice che aveva riconosciuto di avere, da sola, disposto delle somme in qualità di possessore del libretto e contestatario, hanno reso lecito, per ciascun contitolare, l’esercizio delle facoltà di prelievo delle somme, salvo il regolamento dei rapporti interni tra i cointestatari, rapporti ai quali è però estranea la banca. Peraltro, come statuito dalla Corte di Cassazione: “il rapporto di deposito bancario a risparmio, con libretto nominativo intestato a più persone trova fondamento in un contratto unico, ancorché complesso fra i depositanti e la banca, con la conseguenza che le clausole del medesimo possono essere modificale solo con il consenso tutti i contraenti mai unilateralmente da uno di essi. Pertanto, qualora il contratto preveda la facoltà di ciascun depositante di prelevare disgiuntamente le somme, l’opposizione del singolo depositante, a che il libretto venga rimborsato in favore degli altri, non è vincolante per la banca, e non è fonte di una sua responsabilità per il caso di pagamento in favore degli altri depositanti, salvo che la banca medesima, nei rapporti con l’opponente, abbia assunto un espresso impegno negoziale in adesione all’opposizione“. Ne consegue che in assenza di una modifica del regolamento contrattuale del deposito, con il concorso di tutti gli aventi diritto, nessuno dei cointestatari poteva legittimamente opporsi all’uso del conto da parte degli altri, né esigere che la Banca rifiutasse di dare seguito agli atti di disposizione.
Nulla, poi, nel caso di specie, ha impedito a ciascun cointestatario di estinguere i rapporti in quanto ciascuno di essi poteva pretendere il pagamento dell’intero, in applicazione dei principi che regolano la solidarietà attiva.
Né l’attore poteva fare affidamento sul fermo del libretto e del buono disposto dalla Banca in attesa che i cointestatari si recassero presso i suoi uffici per definire la vicenda. L’istituto di credito, infatti, aveva precisato che, in assenza di una formale revoca dell’uso disgiunto, sottoscritta da tutti i cointestatari, la richiesta di operazione avanzata dal singolo intestatario e legittimo possessore del documento sul quale annotare l’appostazione contabile doveva essere soddisfatta con piena liberazione dell’Azienda di Credito anche nei confronti degli altri cointestatari.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 57/2015