ISSN 2385-1376
Testo massima
Cosa accade se la banca recede senza preavviso da un rapporto di libretto di deposito a risparmio?
A questo interrogativo ha risposto il Tribunale di Palmi, dott. Natalino Sapone, con l’ordinanza depositata l’11 novembre 2015.
La vicenda trae origine da un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il cliente di una banca lamentava il fatto che la stessa, senza preavviso alcuno, avesse intimato il recesso dal rapporto di libretto di deposito a risparmio su cui il ricorrente-cliente faceva confluire bonifici e versava assegni superiori a . 999,00, relativi alla propria attività professionale.
Secondo il ricorrente il recesso della banca era da considerarsi del tutto illegittimo, poiché del tutto imprevisto e arbitrario e, quindi, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, tale condotta violava i principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Di avviso contrario, invece, l’istituto di credito resistente, secondo cui il ricorso doveva considerarsi inammissibile, in quanto le norme che regolano il rapporto bancario in questione prevedono il recesso con preavviso senza motivo.
La banca evidenziava, inoltre, la marcata differenza esistente tra il rapporto di libretto di deposito a risparmio e quello di conto corrente, nonché le diverse finalità cui rispondono i due rapporti.
Il Tribunale di Palmi ha ritenuto che alla fattispecie in esame non possano essere applicati i principi indicati dal ricorrente, previsti invece in materia di apertura di conto corrente, per effetto dei quali il recesso intimato dall’istituto di credito determina la restituzione con immediatezza di somme di denaro.
Il Giudice, nelle sue argomentazioni, ha richiamato la giurisprudenza sia di legittimità che di merito in materia di recesso della banca dall’apertura di credito ed ha sottolineato quanto segue.
In applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in presenza di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando cioè con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti con la banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto. Non può dunque pretendersi che il soggetto in questione sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta. La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere“, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Corte Appello Bari, 28.2.2012, n. 173; Tribunale Salerno, 25.11.2009, n. 2467; Cass. Civ., 4.5.2009, n. 10182).
Ma esiste nel caso de quo una sproporzione tra il sacrificio derivante ad una parte da un dato comportamento e il sacrificio derivante alla controparte dall’omissione del comportamento stesso, sproporzione necessaria perché si possa ritenere violato il principio di buona fede?
Il Tribunale di Palmi ha ritenuto di no.
Ed infatti, nel caso del contratto di conto corrente, il sacrifico del cliente è causato dal fatto che l’improvviso recesso della banca dal rapporto, implica l’improvvisa necessità da parte dello stesso di reperire immediatamente considerevoli somme di denaro e di questo sacrificio, il principio di buona fede impone di tener conto.
Il Tribunale ha evidenziato che l’impugnazione della clausola contrattuale che prevede la facoltà di recesso, farebbe svolgere al principio di buona fede una funzione che non gli compete, ossia quella di mettere in discussione non solo la fase esecutiva del contratto, ma anche il regolamento contrattuale di per sé considerato.
Il Tribunale di Palmi ha, inoltre, ribadito, con ciò mostrando di aderire all’orientamento espresso dagli Ermellini nella sentenza n. 6186 del 7 marzo 2008, che l’onere della prova incombe sul ricorrente, discendendo da ciò che “il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto“.
La domanda è quindi stata rigettata dal Tribunale per mancanza del fumus boni iuris.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 648/2015