In merito al diritto di ispezione dei libri sociali di cui all’art. 2422 c.c., è opportuno ribadire che il socio non può attivare un giudizio monitorio al fine di ottenere la consegna di del libro dei soci/azionisti.
Oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss cpc può essere, infatti, esclusivamente il conseguimento di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o di una cosa mobile determinata.
Pertanto, posto che l’art. 2422 cc attribuisce al socio il diritto di “esaminare” il libro soci e di estrarne copia a proprie spese, è evidente che il socio non può far ricorso al giudizio monitorio.
Egli, infatti, è un semplice portatore di un diritto di consultazione del libro in questione, in relazione al quale la consegna si pone (non come oggetto di una obbligazione, ma) come attività strumentale rispetto all’adempimento di un obbligo di “facere”, ossia dell’obbligo di far “esaminare” (art. 2422, primo comma, cc).
Peraltro detta consegna non è nemmeno un’attività strumentale necessitata, poiché la banca potrebbe scegliere altre e diverse modalità per consentire la consultazione del libro.
Questi sono i principi fissati dalla Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti, con la sentenza n. 1100 del 10 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
RICORSO EX ART. 700 CPC: AMMISSIBILE PER CONSENTIRE AL SOCIO DI CONSULTARE I LIBRI SOCIALI
SI PUÒ DISPORNE PER IL TEMPO NECESSARIO AD UN IDONEO ESAME E PER ESTRARRE COPIA
Ordinanza | Tribunale di Bologna, Giudice Fabio Florini | 18.06.2020 |
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