Segnalata dall’avv. Marco Speciale del foro di Vicenza
Non risulta dimostrata la violazione del limite di finanziabilità dalla mera allegazione dell’atto di compravendita, dal momento che il ‘valore’ di un immobile non si identifica necessariamente con il prezzo pagato per il suo acquisto.
Il mutuo fondiario non si distingue sostanzialmente da un mutuo ordinario a medio/lungo termine garantito da un’ipoteca di primo grado, di tal che la prospettata violazione dei limiti di finanziabilità comporterebbe semplicemente la qualificazione del mutuo come ordinario anziché come fondiario con conseguente elisione degli indicati privilegi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini, con l’ordinanza del 5 novembre 2018.
Nel caso in esame dei mutuatari convenivano in giudizio una società di gestione crediti, nonché la banca, con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario, al fine di far accertare il superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 TUB e per l’effetto, accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato in data 6/11/03 e la relativa garanzia ipotecaria; infine, condannare la banca e/o società gestione crediti, ciascuna rispettivamente per le proprie responsabilità e competenze, alla restituzione degli interessi versati.
Il Tribunale adito, valutato il mutuo de quo, ha ritenuto che non è possibile affermare la violazione del limite di finanziabilità sulla base della mera allegazione dell’atto di compravendita, in quanto il valore di un immobile non si desume dal prezzo versato ai fini dell’acquisto, soprattutto se, come nel caso di specie, l’acquisto è avvenuto in epoca in cui non dovevano essere precisate dettagliatamente nell’atto notarile le modalità “tracciabili” del pagamento.
Il Giudice ha ritenuto che sia ammissibile la conversione del contratto di finanziamento fondiario nullo in altro finanziamento ipotecario anche in mancanza di una specifica domanda.
Per la ragione suddetta, il Giudice adito ha rigettato la domanda con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NULLO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
È DA RITENERSI DEFINITIVAMENTE SUPERATO L’INDIRIZZO INTERPRETATIVO CHE NE SANCISCE LA VALIDITÀ
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Campanile – Rel. Dolmetta | 03.10.2018 | n.24138
FALLIMENTO: IL CASO DEL MUTUO FONDIARIO NULLO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
GLI ONERI A CARICO DEL CREDITORE PER LA CONVERSIONE IN MUTUO ORDINARIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Dolmetta | 09.05.2018 | n.11201
MUTUO FONDIARIO: AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON RILEVA LA PERIZIA EFFETTUATA DALLA BANCA
IL PREZZO DI VENDITA È UN IMPORTANTE INDICE DEL VALORE COMMERCIALE DEL BENE IPOTECATO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Didone – Rel. Dolmetta | 12.04.2018 | n.9079
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ (80% VALORE IMMOBILE IPOTECATO) NON COMPORTA NULLITÀ
IL FINANZIAMENTO SI PUÒ CONVERTIRE IN MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO.
Sentenza | Cassazione civile, sez. I, Rel. Didone – Rel. Terrusi | 13.07.2017 | n.17352
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