Provvedimento segnalato dall’avv. Edoardo Colzani del foro di Lecco
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del T,U.B. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario.
Detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, pertanto, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti, primo fra tutti, ove sia stata avanzata istanza in tal senso da parte della banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Maria Gabriella Mariconda, con la sentenza del 12 ottobre 2018.
Nella vicenda in esame, i mutuatari proponevano opposizione avverso un atto di precetto loro notificato da una Banca, per il recupero di somme asseritamente dovute in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1999, dell’importo di euro 118.785,09, grazie al quale gli stessi avevano acquistato un immobile pagando il prezzo di Lire 120.000.000 deducendo la nullità del contratto de quo sia per violazione del c.d. limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38 TUB sia per l’usurarietà degli interessi pattuiti, al fine di ottenere la rideterminazione dell’ammontare delle somme versate a titolo di capitale ed interessi e la condanna dell’istituto di credito a restituire le somme indebitamente percepite.
Costituendosi la Banca chiedeva il rigetto dell’opposizione, senza chiedere la conversione del contratto nullo in finanziamento ipotecario.
Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ha precisato che il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, 2 comma, T.U.B. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario.
Il suddetto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario“, secondo l’ottica del legislatore, pertanto, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti, primo fra tutti, ove sia stata avanzata istanza in tal senso da parte della banca.
Orbene, il Tribunale ha rilevato che in primo luogo il valore cui deve essere rapportata la valutazione del limite di finanziabilità ai fini del rispetto dell’art. 38 T.U.B. è il valore commerciale del bene e non il suo valore cauzionale, come erroneamente affermato per il caso in esame dal CTU.
Invero, nessuna prova era stata offerta dalla banca mutuante idonea a smentire il risultato cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, non avendo la banca non solo prodotto una perizia acquisita in prossimità della concessione del mutuo dimostrativa del rispetto della norma in esame, ma nemmeno allegato la circostanza che l’erogazione del finanziamento era avvenuta previo espletamento di idonee indagini tecniche grazie alle quali era stato accertato che il valore del bene non era inferiore a € 145.000,00.
Infine, l’organo giudicante ha, altresì, evidenziato che la stima cui va rapportata la valutazione del rispetto del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 T.U.B. deve riferirsi all’immobile nel momento dell’erogazione del finanziamento.
Il Giudice, dunque, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, ha dichiarato la nullità del mutuo per violazione del limite posto dall’art. 38, con conseguente condanna della Banca al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: NULLO IN IPOTESI DI SOVRAFINANZIAMENTO
LA CONVERSIONE IN IPOTECARIO NON COMPORTA L’INDEBITA PERCEZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 13.02.2019 | n.128
MUTUO FONDIARIO: È VALIDO ANCHE IN VIOLAZIONE DEL LIMITE FINANZIABILITÀ EX ART.38 TUB
AL DI LÀ DEL NOMEN IURIS UTILIZZATO DALLE PARTI, ALTRO NON SAREBBE CHE UN ORDINARIO MUTUO IPOTECARIO
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Pres. – Rel. Andrea Gibelli | 27.12.2018 |
MUTUO FONDIARIO: NULLO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE LEGALE DI FINANZIABILITÀ
LA CONVERSIONE IN IPOTECARIO NON OPERA D’UFFICIO, BENSÌ SU ISTANZA DI PARTE
Ordinanza | Tribunale di Paola, Pres. – Rel. Franco Caroleo | 13.12.2018 |
LIMITE DI FINANZIABILITA’: LA VIOLAZIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
È UNA DISPOSIZIONE IMPERATIVA CHE NON INCIDE SUL SINALLAGMA CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 22.11.2018 | n.2492
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