A norma dell’art. 2912 c.c., il pignoramento di un immobile comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
L’estensione del vincolo pignoratizio alle pertinenza, discende logicamente dalla natura della stessa, in quanto cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa; tuttavia è bene osservare che, benchè vi sia un tale vincolo di destinazione, le pertinenze ben possono essere dotate di autonoma individualità, per cui possono essere pignorate separatamente dalla cosa principale a cui accedono e formare oggetto di separati atti o rapporti giudici.
E’ necessario, dunque applicare la regola prevista dal citato art. 2912 cc utilizzando opportune cautele, per non correre il rischio di considerare pignorati beni per i quali il vincolo del pignoramento, mancando la trascrizione, non è opponibile ai terzi.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11272 del 25.05.2014 ha chiarito che ove il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali, cioè, da identificare quello e soltanto quello) ed a meno che nel pignoramento e nella nota non si riesca a far menzione del medesimo con idonei ed altrettanto univoci riferimenti al bene principale, deve escludersi l’estensione automatica del vincolo pignoratizio alla pertinenza.
In tal caso, dunque, non si ritiene applicabile l’art. 2912 cc, e tanto perché ai fini dell’opponibilità della trascrizione del vincolo ad essere rilevante è il dato catastale risultante dalla nota, mentre è irrilevante il titolo.
In altri termini, se la pertinenza risulta catastalmente identificata con proprio mappale o subalterno è necessario che il creditore procedente provveda all’estensione del pignoramento su tale bene, trascrivendo l’atto e depositando la documentazione ipocatastale prescritta dall’art. 567 comma 2 cpc.
In caso contrario il Giudice dell’Esecuzione non potrà indicare nel decreto di trasferimento il bene come pertinenza, che, quindi, non viene trasferito unitamente alla cosa principale.
FOCUS
Talvolta le pertinenze devono essere pignorate separatamente dalla cosa principale, per cui è necessario leggere attentamente l’avviso di vendita e la relazione di stima al fine di non incorrere in errore ritenendo esteso il vincolo pignoratizio ad un bene che, pur se a servizio del bene pignorato, non è stato incluso nel pignoramento e che quindi non può essere trasferito con il decreto di trasferimento.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno