Le dichiarazioni del legale rappresentante devono intendersi ampiamente sufficienti, da un lato ad esonerare la banca dai doveri informativi previsti dalla normativa prevista in favore della clientela, anche con specifico riferimento alla natura ed alla rischiosità dell’operazione, nonché, dall’altro lato, ad escludere pure l’applicabilità della disciplina relativa alla stipula dei contratti fuori sede. Ne consegue che in presenza di una siffatta dichiarazione, l’intermediario finanziario non è tenuto in alcun modo a verificare la veridicità della dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, attestante il possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia finanziaria. La veridicità della dichiarazione di scienza degli amministratori, inerente al fatto che la società è munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria è affidata ad un criterio di autoresponsabilità gravante su chi la rende, che potrà essere chiamato a rispondere nei confronti della società da lui amministrata nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false ovvero abbia negligentemente stimato sussistenti requisiti di professionalità e competenza in capo all’ente che rappresenta.
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