La riforma del 2005 prima e quella delle esecuzioni del 2006, poi, hanno inserito una peculiare ipotesi di sospensione della procedura esecutiva, disciplinata dall’ art. 624 bis cpc, che il giudice può concedere per un periodo massimo di ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore.
La norma risponde all’esigenza di contemperare la celerità del processo e l’esigenza di soddisfare gli interessi delle parti, tentando di porre un limite alle ricorrenti richieste di rinvio per trattative di bonario componimento, indubbiamente limitative della speditezza della procedura.
La sospensione, infatti, può essere richiesta una sola volta e durante il periodo di sospensione il debitore deve procedere alle trattative con tutti i creditori intervenuti.
Nel dettaglio, tale sospensione del processo esecutivo, può essere disposta quando tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, concordemente, ne facciano richiesta. Il debitore, che si trova in una posizione di soggezione, ha solo il diritto di essere sentito dal giudice dell’esecuzione.
La stessa, tuttavia, può essere revocata anche quando un solo creditore (sempre munito di titolo esecutivo) lo richieda.
L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Su di essa il Giudice dell’Esecuzione provvede nei dieci giorni successivi al deposito con ordinanza, nella quale deve disporre che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.
Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, chiunque sia parte del procedimento (creditore ovvero debitore) può chiedere la ripresa della procedura.
La disposizione, tuttavia, non chiarisce se il termine sia o meno perentorio, tuttavia la soluzione preferibile è la prima con la conseguenza che l’inosservanza potrebbe produrre l’effetto estintivo della procedura.
FOCUS
E’ possibile che la procedura esecutiva venga sospesa su istanza concorde di tutti i creditori titolati, al fine di favorire la contrattazione tra le parti ed il bonario componimento della controversia. Scaduto il termine per la riassunzione del processo il giudice dichiara estinta la procedura per inattività delle parti.
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