Un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti”, atteso che le Sezioni Unite, nella pronuncia n.2207/2005, hanno affermato che “l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria”, non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un’intesa anticoncorrenziale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino, con la sentenza n. 735 del 11.05.2020.
Il Giudice adito ha ritenuto non condivisibile la nullità invocata dall’opponente per violazione della normativa Antitrust.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, la parte opponente non ha in alcun modo allegato –né tantomeno provato– di aver subito un effettivo e concreto pregiudizio in conseguenza dell’intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre, peraltro solo attraverso generici e seriali richiami, la violazione dell’art. 2, l. 287/1990 da parte del contratto di fideiussione, stipulato nel 2007, sviluppando gli argomenti giuridici sempre in maniera piuttosto seriale, con conseguente deduzione di nullità che riguarderebbe le singole clausole o l’intero rapporto, sostenendosi che la lettera di fideiussione riporterebbe pedissequamente lo schema negoziale predisposto nel 2003 dall’ABI e ritenuto lesivo della concorrenza, in merito alle sola clausola relativa alla deroga all’art. 1957 cc e non a tutte quelle (nn. 2, 6 e 8) oggetto della censura operata dalla Banca d’Italia.
Invero, mancando ogni allegazione relativa alle due residue clausole censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, la tesi dell’adesione allo schema integrale predisposto dall’ABI, che di per sé manifesterebbe l’adozione di una modulistica lesiva della concorrenza, non può condividersi, perché l’aver adottato una sola clausola non può dimostrare l’adesione ad uno schema negoziale precostituito.
Inoltre, il Giudice ha richiamato la recentissima pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. 26.09.2019 n. 24044) la quale, pur mai affermando la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ha evidenziato che la loro nullità, ritenuta invece dalla sentenza della Corte di Appello impugnata, può essere scrutinata secondo le regole ordinarie degli artt. 1418 c.c. e ss, con eventuale applicazione anche dell’art. 1419 cc. Ciò ha fatto proprio nella premessa logica e giuridica che l’ordinanza resa dalla Corte di Cass. n. 29810/17 non ha mai affermato la nullità in toto della fideiussione e che le Sezioni Unite (sent n. 2207/2005) esplicitamente hanno affermato che dalla nullità delle intese anticoncorrenziali non discende automaticamente la nullità dei contratti stipulati in conseguenza di esse, in relazione ai quali può essere esercitata la sola tutela risarcitoria.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto che gli espressi riferimenti all’accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione, contenuti in sole due righe, se raffrontati alle conclusioni formalmente rassegnate ed all’intero contenuto delle difese, possono portare ad affermare che la parte ha posto esclusivamente un’eccezione di natura riconvenzionale e non una vera e propria domanda, con la conseguenza che sotto il suddetto leviore profilo la questione è stata affrontata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA E QUELLA “SOLVE ET REPETE”
LA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI DA PARTE DEL FIDEIUSSORE È DIFFERITA AL MOMENTO IN CUI AVRÀ EFFETTIVAMENTE IL PAGAMENTO IN FORZA DELLA GARANZIA PRESTATA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 04.05.2020 | n.333
ABUSO DI GARANZIA: CONSENTITA AL FIDEIUSSORE LA LIBERAZIONE EX ART. 1956 C.C. IN IPOTESI DI INERZIA DEL CREDITORE
TALE DISPOSIZIONE SI POTREBBE APPLICARE ANCHE PER IL GARANTE AUTONOMO, NONOSTANTE LA CONTRARIA GIURISPRUDENZA GRANITICA SUL TEMA?
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Severi | 15.04.2020 | n.792
FIDEIUSSIONE: L’ART. 1956 C.C. LIBERA IL GARANTE SOLO SE IL CREDITORE È A CONOSCENZA DELL’INDEBOLIMENTO DELLA GARANZIA GENERALE
LA NORMA NON È APPLICABILE OVE IL FIDEIUSSORE RICOPRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE O DI SOCIO DELLA DEBITRICE
Sentenza | Corte d’Appello di Lecce, I Sez., Pres. Mele – Rel. Invitto | 27.02.2020 | n.229
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