Il privilegio di cui all’art. 41 T.U.B. trova applicazione solo in caso di fallimento del debitore e non anche nella procedura di Liquidazione Coatta amministrativa in quanto è la norma stessa che richiama “testualmente” solo la prima fattispecie e nella seconda non vi è un’ammissione preventiva al passivo che verifichi i presupposti del credito. Inoltre, l’improcedibilità dell’azione esecutiva individuale, che in caso di procedura di liquidazione coatta amministrativa è sancita dall’art. 3 della L. 17 luglio 1975, n. 400, non può essere pronunciata quando non vi sia stata una opposizione in tal senso delle altre parti processuali ed anzi abbiano – al contrario – acconsentito alla prosecuzione della procedura tramite la partecipazione all’udienza in cui venivano nominati i vari professionisti delegati per compiere alcune operazioni di vendita.
Questo è il principio espresso dal Tribunale Siena con ordinanza del 14.04.2020 in una controversia ove il creditore fondiario aveva presentato istanza di assegnazione preventiva della somma ex art. 41 T.U.B, ricavata dalla vendita del bene pignorato.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOLO IN TAL CASO IL G.E. POTRÀ ATTRIBUIRE IL RICAVATO DELLA VENDITA
Ordinanza | Corte di cassazione, V Sez. civ, Pres. Stalla – Rel. Balsamo | 06.08.2019 | n.20953
E’ UNA NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE, NON SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE ANALOGICA
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli | 27.11.2019 | n.825
LA PROCEDURA ESECUTIVA VA SOSPESA SINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO DI OMOLOGA
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Gugliemo | 08.05.2018 |
MUTUO FONDIARIO – CONCORDATO PREVENTIVO – DIVIETO AZIONI ESECUTIVE
LA PROCEDURA È IMPROSEGUIBILE ED È SOSPESA FINO ALL’OMOLOGAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Bari, G.E. N.Magaletti | 18.11.2013 |
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