La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta tanto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., quanto in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an.
Nello stesso modo, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all’an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sez. II, Pres.Gorjan– Rel. Dongiacomo nell’ordinanza n. 40989 del 21.12.202.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14
DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI AVVOCATO
- Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n.794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
- E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
- Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
- L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: SÌ AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN DANNO DEL CLIENTE
LA PARCELLA DOVRÀ ESSERE MUNITA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL’ORDINE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE COMPENSI AVVOCATO: AMMISSIBILE, ANCHE SE PROPOSTA ERRONEAMENTE, CON CITAZIONE
L’ATTO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO 40 GIORNI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 01.06.2020 | n.10354
LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATO: SEMPRE ESCLUSA LA RILEVABILITÀ EX OFFICIO DELLA PRESCRIZIONE
ART. 2938 C.C. INDEROGABILE ANCHE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI GRATUITO PATROCINIO
Ordinanza | Tribunale di Macerata, Pres. Gianfranco Coccioli | 05.03.2018 |
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