La liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia.
Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all’art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione seconda, Pres. Bianchini – Rel. Giusti con l’ordinanza n. 19156 del 01.08.2017.
Nella fattispecie in disamina, un creditore proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, nominato nell’ambito di un’espropriazione presso terzi, in quanto ritenuta eccessiva sia per l’esiguo importo del valore della causa, sia in considerazione del ritardo nel deposito della perizia.
Il Tribunale rigettava il ricorso sulla base del rilievo per cui la misura della liquidazione si giustificava per il fatto che l’incarico peritale prevedeva la visione e lo studio di numerosa documentazione bancaria, non rilevando, poi, il ritardo nel deposito della perizia, attesa la eccezionale e rilevante complessità dell’attività svolta dal perito.
Avverso il provvedimento di rigetto, ricorreva per Cassazione il creditore, deducendo in particolare la violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 2 e 4 per avere il Giudice liquidato il compenso non collocando la vicenda nel giusto valore di riferimento.
Sul punto la Corte ha chiarito che nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto nell’ipotesi in cui non sia possibile il valore della controversia sia indeterminabile è possibile applicare il criterio residuale, di cui all’art. 1 delle medesime tabelle, che prevede di parametrare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico.
In applicazione di tali principi, dunque, il Giudice della liquidazione avrebbe dovuto calcolare l’onorario spettante al perito a percentuale in base al predetto valore della controversia.
Il Collegio ha, pertanto, rilevato che aveva errato il Giudice dell’opposizione a confermare una liquidazione del compenso svincolata dal valore della controversia, non essendo di per sè sufficiente a consentire una deroga al criterio contenuto nella tabella la circostanza che l’incarico peritale conferito prevedeva la visione e lo studio di “numerosa documentazione bancaria”.
Sulla scorta di tali rilievi la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
Per ulteriori precedenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSI CTU: I QUESITI NON RICONDUCIBILI AD UNA SPECIFICA VOCE DEL D.M. 30.05.2002 VANNO LIQUIDATI A VOCAZIONE
TALI QUESITI NON ASSUMONO AUTONOMIA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE POICHÉ COSTITUISCONO SOLO CORREDO DEI QUESITI PRINCIPALI
Decreto | Tribunale di Velletri, dott. Antonio Pasquale La Malfa | 05.01.2015 |
CTU: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE
IN CASO DI INDETERMINABILITA’ DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA, L’ONORARIO DEL CTU VIENE CALCOLATO A VACAZIONI E NON A PERCENTUALE
Sentenza | Cassazione civile sezione seconda | 02.09.2013 | n.20116
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