In tema di procedure concorsuali, nella liquidazione controllata il creditore fondiario ha la facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore.
Gli argomenti in favore della proseguibilità sono i seguenti:
- la liquidazione controllata mutua la struttura della liquidazione giudiziale: in tale ottica, riconoscere la sussistenza del privilegio processuale in favore del creditore fondiario rappresenterebbe, al più, una interpretazione estensiva, e non una inammissibile applicazione analogica, dell’art. 41 TUB;
- la clausola di salvaguardia dell’art. 150 CCI sarebbe priva di senso laddove non si intendesse riferita alla esecuzione fondiaria posto che, se si esclude quella ipotesi, non ne sopravvivono altre;
- una lettura siffatta potrebbe meglio aiutare a comprendere il dettato dell’inciso del 268 2 comma CCI, a mente del quale il creditore può chiedere la liquidazione controllata “anche in pendenza di procedure esecutive individuali”;
- in forza dell’art. 270 5 comma CCI “si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151”. Il riferimento è “secco” all’art. 150 CCI, e non, invece, all’art. 150 “in quanto compatibile” e tanto significa che il legislatore, con l’art. 270 5 comma, ha inteso prevedere, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, lo stesso rapporto che c’è tra liquidazione giudiziale ed esecuzione individuale.
Inoltre, non avendo il Governo esercitato la delega del 19 ottobre 2017, n. 155 nella parte in cui avrebbe dovuto potenziare la procedura di liquidazione giudiziale ed “escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari” ed anzi essendo previsto che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1; l’art. 150 CCI troverebbe, dunque, pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270 5 comma CCI, previsione che costituirebbe una evidente novità rispetto alla disciplina previgente (cfr. art. 14-quinquies della L. 27 gennaio 2012, n. 3), che non prevedeva eccezioni al divieto di prosecuzione delle procedure esecutive individuali.
Questo è il principio espresso dalla Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi, con la sentenza del 14 marzo 2023.
Accadeva che il giudice dell’esecuzione veniva investito della questione se il creditore fondiario abbia facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore dopo che il Tribunale Fallimentare abbia dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
Il giudice si esprimeva affermando che, essendo tale istituto di recente creazione, gli orientamenti giurisprudenziali sulla proseguibilità o meno delle esecuzioni individuali a favore dei creditori fondiari sono discordanti. Riteneva però di dover avallare la tesi della proseguibilità, attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 41 TUB considerando che la liquidazione controllata mutua la propria struttura dalla liquidazione giudiziale. Ciò si evince anche dal fatto che l’art. 270 CCII fa un riferimento secco alla clausola di salvaguardia ex art 150 CCII, prevedendo, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, lo stesso rapporto che c’è tra liquidazione giudiziale ed esecuzione individuale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: INAPPLICABILE IL PRIVILEGIO EX ART. 41 TUB
VA RIGETTATA L’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DELLA SOMMA RICAVATA DA VENDITA DEL BENE PIGNORATO
Ordinanza | Tribunale Siena | 14.04.2020
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