In seguito alla apertura della liquidazione controllata, la procedura esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario non può proseguire in quanto la norma di cui all’art. 41 TUB consente la prosecuzione dell’azione esecutiva soltanto in caso di fallimento/liquidazione giudiziale e non anche di liquidazione controllata (come si escludeva peraltro in passato per il suo istituto predecessore, ossia la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012).
Ciò in quanto la norma di cui all’art. 41 TUB è disposizione speciale, che limita fortemente l’attuazione del principio della par condicio creditorum, attribuendo al creditore fondiario il diritto di proseguire le esecuzioni individuali, che, per effetto della apertura di una procedura concorsuali, divengono improseguibili ex art. 150 CCII (già 51 L.F.); come tale, questa rilevante eccezione del principio di parità tra i creditori non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, con il decreto del 20 ottobre 2023, che ha accolto l’istanza del Liquidatore, con la quale si richiedeva la autorizzazione ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare già pendente al momento dell’apertura della liquidazione controllata e “proseguita”, ex art. 41 TUB, dal creditore fondiario, che aveva incamerato parte del ricavato prezzo di vendita, al fine di conseguire la apprensione del residuo valore ancora trattenuto dalla procedura esecutiva individuale.
Il Giudice, sebbene abbia evidenziato che la procedura esecutiva del creditore fondiario non potesse proseguire in presenza di successiva apertura della liquidazione controllata, ha comunque affermato che non vi era alcun dubbio che il creditore ipotecari fondiario, in forza della garanzia reale, avesse diritto di soddisfarsi in via primaria sul ricavato della vendita esecutiva.
Pertanto, il subentro per apprendere il residuo ricavato è stato comunque autorizzato, seppur in forza di un percorso motivazionale diverso da quello prospettato dal liquidatore.
Sul punto si segnala che la questione è attualmente rimessa alla decisione della Suprema Corte di Cassazione e che il Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57, si è espresso in senso contrario, ritenendo che il privilegio processuale sussiste anche nell’ambito della liquidazione del consumatore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: CON L’APERTURA SONO RITENUTI INEFFICACI I PAGAMENTI IN VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
CON ESSA CESSA ANCHE L’OPERATIVITÀ DELLE CESSIONI DEL QUINTO E DELLE TRATTENUTE CONSEGUENTI AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Sentenza | Tribunale di Genova, Pres. Braccialini – Rel. Monteleone | 10.11.2023 | n.143
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA-CODICE DELLA CRISI: ANCHE IL CREDITORE PUÒ CHIEDERE L’APERTURA DELLA PROCEDURA
PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA
Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
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