In tema di liquidazione controllata, non è necessario che l’istanza di apertura della procedura sia avanzata dal debitore qualora sorga il bisogno di garantire la continuazione della sua attività lavorativa, per consentire l’ individuazione con piena cognizione di causa di una somma da destinare alla soddisfazione del credito vantato dall’istante, compatibilmente con le condizioni di decorosa sopravvivenza per sé e per la propria famiglia, e per tratteggiare un percorso che possa condurre alla esdebitazione dello stesso.
Tali esigenze sono naturalmente prese in carico dalla procedura liquidatoria, strutturalmente indirizzata alla totale dismissione del patrimonio del debitore, eccezion fatta per i beni individuati dall’art. 268, comma 4, CCII (e quindi compresi i redditi ricavati dal debitore dalla propria attività lavorativa, ma con esclusione di quanto necessario per il mantenimento. entro il limite fissato dal giudice) e nell’ambito della quale l’esdebitazione rappresenta un effetto che si produce ex lege, purché ricorrano alcune condizioni (artt. 278 e seguenti).
Non esiste dunque alcuna differenza tra liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore e liquidazione controllata aperta su iniziativa del debitore, strutturandosi la procedura sempre allo stesso modo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani, con la sentenza n. 66 del 1 dicembre 2023.
Nel caso di specie l’istanza di apertura della liquidazione controllata era stata proposta dal curatore del fallimento della società debitrice.
Dagli atti di causa, però, risultava che anche il debitore aveva presentato la medesima istanza al fine di garantire da un lato il soddisfacimento del credito vantato, dall’altro il mantenimento di condizioni di decorosa sopravvivenza per sé e per la propria famiglia, preservando la continuazione della propria attività lavorativa.
Il giudice, valutata l’esistenza di tutti i requisiti richiesti ex art. 268 CCII, concedeva l’apertura della procedura, affermando che non vi è alcuna differenza tra liquidazione controllata aperta su iniziativa del debitore e quella aperta su iniziativa del creditore, strutturandosi la stessa sempre allo stesso modo ed essendo le esigenze che il debitore aveva manifestato nella propria istanza già coperte naturalmente dall’istituto introdotto con il Codice della Crisi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: CON L’APERTURA SONO RITENUTI INEFFICACI I PAGAMENTI IN VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
CON ESSA CESSA ANCHE L’OPERATIVITÀ DELLE CESSIONI DEL QUINTO E DELLE TRATTENUTE CONSEGUENTI AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Sentenza | Tribunale di Genova, Pres. Braccialini – Rel. Monteleone | 10.11.2023 | n.143
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA-CODICE DELLA CRISI: ANCHE IL CREDITORE PUÒ CHIEDERE L’APERTURA DELLA PROCEDURA
PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA
Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: È AMMISSIBILE L’ISTANZA CONGIUNTA PER L’ACCESSO A UN’UNICA PROCEDURA DI TIPO FAMILIARE
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
PRIVILEGI FONDIARI: LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
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