In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. n. 30 maggio 2002, art. 29 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente.
Seppure il criterio in questa materia non possa essere ancorato esclusivamente al dato formale dell’unicità dell’incarico, diviene tuttavia essenziale, al fine di moltiplicare il compenso tabellare, accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, nonostante siano distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare il criterio della cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, verrebbe la regola concetto dell’unitarietà del compenso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Lombardi – Rel. Tedesco, con ordinanza n. 9449 del 6 aprile 2023, con la quale è stata cassata l’ordinanza del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto la moltiplicazione del compenso tabellare senza tuttavia considerare se le finalità del quesito avessero prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, fossero ripetitivi o omogenei.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CTU: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE
IN CASO DI INDETERMINABILITA’ DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA, L’ONORARIO DEL CTU VIENE CALCOLATO A VACAZIONI E NON A PERCENTUALE
Sentenza, Cassazione civile sezione seconda 02-09-2013 n. 20116
COMPENSO CTU: LO PAGA ANCHE LA PARTE VITTORIOSA
SALVI I RAPPORTI INTERNI CON IL SOCCOMBENTE OVE NON ESPRESSAMENTE MODIFICATO IN SEDE DI REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE DAL GIUDICE
Ordinanza Cassazione civile, Sezione Sesta 05-11-2014 n. 23522
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/2014-11-26-10-08-47.html
AUSILIARI DEL MAGISTRATO: LE SPESE VIVE DEL C.T.U. VANNO DISTINTE DAI COMPENSI AL TERZO INCARICATO
L’ART. 56 DEL D.P.R. N. 115/2002 SI RIFERISCE SOLO AI COMPENSI AI TERZI COADIUTORI DEL PERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Oliva | 09.06.2020 | n.10949
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno