
Il mancato svolgimento della fase istruttoria in sè e per sè considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta del medesimo art. 4, comma 5, lett. c) non vale a rendere illegittimo il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, del predetto valore medio, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello, con l’ordinanza n. 15182 del 12 maggio 2022.
Nel caso di specie, gli Ermellini, nel decidere in merito a una controversia in materia di mancato pagamento di contributi associativi da parte di una società affiliata a un’associazione di settore, così statuiva per le spese del giudizio di appello:
“Il mancato svolgimento, dunque, della fase istruttoria in sè e per sè considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta del medesimo art. 4, comma 5, lett. c) non vale a rendere illegittimo il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, del predetto valore medio, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”)”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI FISSATI DAL D.M. 55/2014
DEVE DARNE, PERÒ, APPOSITA E SPECIFICA MOTIVAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III Sez. Civ. Pres. Amendola – Rel. Dell’utri | 23.04.2020 | N.8146
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