Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
E’ scorretto il metodo di calcolo della soglia usura fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, stante la diversità ontologica dei due tassi.
L’ammortamento c.d. alla francese non determina alcuna capitalizzazione degli interessi posto che questi ultimi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
L’evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie all’indirizzo prevalente della giurisprudenza, è tale da giustificare la condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 1 comma c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mangosi, con la sentenza n. 1891 del 13.06.2017.
Una società mututaria conveniva in giudizio la Banca mutuante, lamentando l’applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto, nel corso del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, di interesi usurari ed anatocistici, nonché la violazione dell’art. 1284 c.c. in ragione della mancata determinazione/specificazione ed incertezza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivo del piano di ammortamento, onde far dichiarare dal Giudice adito la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario sottoscritto, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite indebitamente ed al risarcimento del danno.
La Banca si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che il contratto di mutuo era stato in un primo momento ceduto ad altro Istituto di credito, salvo poi essere riacquistato, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Nel merito, parte convenuta contestava le allegazioni di controparte evidenziando, in primo luogo, l’erroneità del metodo utilizzato per addivenire alla affermazione del superamento del tasso soglia, avente ad oggetto la sommatoria tra interessi moratori e interessi usurari, in secondo luogo, quanto al lamentato anatocismo, che l’ammortamento c.d. alla francese non determina alcuna capitalizzazione degli interessi posto che questi ultimi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, ed, infine, quanto alla lamentata indeterminatezza nel calcolo degli interessi, che il contratto di mutuo, contenente la specificazione delle condizioni economiche applicate, indicava precisamente la durata del mutuo, il periodo di ammortamento, i costi dell’eventuale estinzione anticipata, gli interessi applicati, sia moratori che corrispettivi, le spese, nonché l’importo delle singole rate.
La Banca, infine, chiedeva il rigetto delle domande formulate e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da valutarsi anche in via equitativa.
Il Tribunale, in ordine alle censure attoree in punta di usurarietà dei tassi applicati nel contratto di mutuo, osservava che il metodo di calcolo del tasso soglia proposto dalla società mutuataria e fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori non era corretto, stante la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati: mentre gli interessi corrispettivi, infatti, sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, quelli di mora, e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’Istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase “patologica” del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita, difettando, quindi, del carattere di corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p..
Inoltre, proseguiva il Giudicante, la contestazione mossa dall’attrice risultava essere svolta in via puramente astratta non avendo quest’ultima mai allegato di aver pagato in ritardo una o più rate del piano di ammortamento e, quindi, di aver dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.
In riferimento alle censure in punta di anatocismo, il Tribunale osservava che il metodo di ammortamento c.d. alla francese, caratterizzandosi per il fatto che le rate di pagamento cui è tenuto il mutuatario si mantengono costanti nel tempo con riguardo al loro ammontare complessivo nonché per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale, non produce effetti anatocistici atteso che la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Il Tribunale, infine, rigettate le censure attoree relative alla dedotta mancata determinazione/specificazione ed incertezza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivo del piano di ammortamento, sottolineato che l’evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, era tale da giustificare la condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 1 comma c.p.c., rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LITE TEMERARIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DI LA GENERICITÀ ECCEZIONI SOLLEVATE È FONTE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
IL MANCATO DEPOSITO DEI DECRETI MINISTERIALI RENDE IMPROPONIBILE LA VERIFICA DELL’USURA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni 11-03-2016 n. 3214
LITE TEMERARIA: CONDANNA PER PARTE CONSAPEVOLE INFONDATEZZA PROPRIA TESI
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ANCHE SE SI SUBISCONO INIZIATIVE GIUDIZIARIE PRETESTUOSE IN ASSENZA DI DANNO IN RE IPSA
Sentenza Tribunale di Ravenna, dott. Lucarelli 26-09-2015
USURA: DOMANDA GENERICA ED INCONSISTENTE SANZIONATA PER LITE TEMERARIA
IN MANCANZA DI SPECIFICA ALLEGAZIONE L’INIZIATIVA PROCESSUALE È INCAUTA
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 14-10-2015 | n.20694
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno