L’infondatezza dell’atto di appello ne determina il pieno rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una ulteriore somma dovuta ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. (che si ritiene di liquidare nel triplo di quanto liquidato dal primo giudicante, apparendo vieppiù intenso ed ingiustificato l’abuso del diritto ad opera degli opponenti), essendo l’impugnazione proposta (al pari dell’originaria opposizione a decreto ingiuntivo) puramente dilatoria e quindi temeraria, poiché sfornita di qualsiasi supporto normativo ed anzi palesemente contraria ai principi civilistici in materia di obbligazioni solidali, quale è quella gravante sulle parti processuali in relazione alla liquidazione di spese ed onorari degli ausiliari del giudice in caso di compensazione delle spese processuali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa, con la sentenza n. 120 del 07.05.2019.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LITE TEMERARIA: IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO È ORIENTATIVAMENTE QUELLO DEL DOPPIO DELLE SPESE DI LITE
LEGITTIMA LA NORMATIVA POTENDO IL GIUDICE STABILIRE LA CONDANNA ALLE SPESE IN BASE AL RINVIO ALL’EQUITÀ
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Amoroso | 06.06.2019 | n.139
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-il-parametro-di-riferimento-e-orientativamente-quello-del-doppio-delle-spese-di-lite
CONDANNA LITE TEMERARIA: SI VERIFICA QUANDO UNA CAUSA VIENE INTRODOTTA SU ASTRATTE E GENERICHE CONTESTAZIONI
L’ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI SENZA ALCUN RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO INTEGRA I PRESUPPOSTI DELLA COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 31.01.2019 | n.262
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/condanna-lite-temeraria-si-verifica-quando-una-causa-viene-introdotta-su-astratte-e-generiche-contestazioni
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