Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: – la somma dell’accordato ovvero quella dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d’importo pari o superiore a euro 30.000; pertanto, in presenza del suddetto obbligo in capo alla Banca, si dispone che la semplice segnalazione della posizione debitoria, non arreca alcun pregiudizio al segnalato.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c, è necessaria la sussistenza di taluni presupposti tra cui: a) la totale soccombenza in giudizio; b) la colpa grave; c) il danno risarcibile.
All’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può ben essere desunta dalla comune esperienza
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Dott. Andrea Bernardino, con la sentenza n. 1404 del 04.05.2016.
Nel caso in esame un debitore mutuatario conveniva in giudizio un Istituto di Credito sui presupposti dell’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi operata da quest’ultimo, chiedeva che la Banca venisse condannata tanto per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, quanto per i danni cagionati allo stesso per la considerata erronea dichiarazione.
In particolare, l’attore riteneva che a causa della condotta illecita della Banca, in relazione all’erronea segnalazione, aveva visto precludersi la possibilità di ottenere da un altro istituto di credito un ulteriore mutuo, considerato più vantaggioso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, la Banca contestando la fondatezza delle doglianze attoree, precisando che la segnalazione operata alla Centrale Rischi non costituiva una segnalazione cd. “a sofferenza”, quanto piuttosto una segnalazione “doverosa” stante il tenore letterale della disposizione contenuta nel D.M. n. 374/2008.
Il Giudicante quanto alle doglianze di parte attrice circa l’illegittimità del comportamento della Banca segnalante, ha ritenuto di non poter accogliere l’eccezione formulata dall’attore, posto che il contratto di mutuo precedentemente stipulato racchiude uno dei presupposti dettati dalle Istruzioni della Banca d’Italia al fine di opera la segnalazione alla Centrale Rischi, avendo ottenuto un prestito personale dell’importo superiore alla soglia stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia.
Nel merito il Tribunale ha chiarito che gli intermediari sono tenuti a segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: – la somma dell’accordato ovvero quella dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d’importo pari o superiore a euro 30.000
In merito alla condanna della Banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in relazione alla supposta integrazione del nesso causale tra condotta illecita e danno da perdita di chance circa la possibilità di ottenere un prestito da altro istituto creditizio, ritenuto eventualmente più vantaggioso, il Giudice ha ritenuto totalmente assente ogni legame eziologico tra la condotta ascritta alla Banca e l’evento dannoso, associando esclusivamente alla condotta assunta dal debitore mutuatario ogni pregiudizio dallo stesso subito.
Inoltre, il Giudicante, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c ovvero: a) la totale soccombenza dell’attore, b) la colpa grave, consistente, in particolare, nell’aver parte attrice proposto la causa nonostante potesse agevolmente rendersi conto del fatto che la Banca aveva operato correttamente, trattandosi di segnalazione dovuta e non di segnalazione a sofferenza; c) il danno risarcibile, ha accolto la domanda di risarcimento danni per temerarietà della lite promossa dalla Banca convenuta.
Nello specifico il Giudice ha esposto che il danno subito dalla parte vittoriosa a seguito di un giudizio instaurato l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può ben essere desunta dalla comune esperienza
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato ogni doglianza attorea condannando, lo stesso attore oltre al pagamento delle spese di lite anche per risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati alla Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LA CONTESTAZIONE DI UNA VARIAZIONE UNILATERALE PEGGIORATIVA SENZA ALCUNA INDICAZIONE INTEGRA IPOTESI DI COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 13.10.2015 | n.942
CENTRALE RISCHI: LA SEGNALAZIONE VA EFFETTUATA SE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE È DEFICITARIA
LA COMUNICAZIONE ALLA “CENTRALE RISCHI” VA EFFETTUATA ANCHE SE L’IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO NON È DEFINITIVA
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Rordorf – Rel. Cristiano | 29.01.2015 | n.1725
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA SEGNALAZIONE PER CREDITO MODESTO PER INADEMPIMENTO PROTRATTO NEL TEMPO
IL RILEVANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON GIUSTIFICA IL MANCATO PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Pres. Dott. Giuseppe Rana | 05.10.2015 |
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