ISSN 2385-1376
Testo massima
L’opposizione al decreto ingiuntivo fondata sul pretestuoso disconoscimento delle sottoscrizioni e dei documenti comporta la responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all’art. 96 c.p.c.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, in persona del GOT avv. Vincenzo Scalzone con la sentenza del 21.07.2014.
Con atto di citazione in opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.10.2010, gli opponenti chiedevano di dichiarare inammissibile il ricorso ed il relativo decreto ingiuntivo per difetto di procura non essendovi agli atti documentazione autentica prodotta e nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo.
La convenuta banca, chiedeva il rigetto dell’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c.
Il Giudice, disposta una ctu grafologica sugli sui documenti oggetto di disconoscimento e depositati in originale dalla banca, accertava la piena ed incontestabile autograficità delle sottoscrizioni apposte ai contratti conclusi con l’istituto di credito.
Secondo il Giudice, infatti, la parte ricorrente per ingiunzione ed opposta nel giudizio di opposizione, aveva puntualmente prodotto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2697 c.c., le prove a supporto della domanda, finalizzata alla conferma del decreto opposto.
Pertanto, il Giudice ha accolto la richiesta, avanzata dalla Banca opposta, con la conseguente liquidazione di una somma quale risarcimento danni a titolo di responsabilità aggravata.
Richiamando il principio espresso da Cass. 20995/2011 secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, il risarcimento dei danni è comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale il Giudice, in assenza di una dimostrazione degli specifici e concreti pregiudizi derivanti dallo svolgimento della lite, ha liquidato in via equitativa il danno quantificandolo in euro 8.000,00.
IL COMMENTO
Si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione è fonte di responsabilità processuale aggravata.
In particolare il Tribunale partenopeo ha utilizzato il criterio equitativo nella liquidazione del danno con condanna ad euro 8.000,00.
In precedenza si segnala che il Tribunale di Lodi in persona del dottor Sergio Rossetti con sentenza del 04/04/2013 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-96-cpc-il-pretestuoso-disconoscimento-della-firma-integra-la-responsabilita-aggravata.html) aveva condannato sempre in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al pagamento nella misura del 4% della somma ingiunta.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 439/2014