ISSN 2385-1376
Testo massima
Qualora emerga chiaramente dalle risultanze istruttorie la pretestuosità oltre che l’infondatezza della proposta opposizione all’esecuzione, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 96 cpc, avendo l’opponente perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione.
La decisone del Tribunale di Taranto si pone in linea con un’esigenza sempre più attuale e incalzante: quella di evitare l’abuso del processo, ossia la pratica di promuovere o resistere in giudizio ingiustificatamente, al solo fine dilatorio o per sottrarsi all’adempimento di obbligazioni, nella maggior parte dei casi di natura pecuniaria.
L’azione giudiziaria, col quale l’interessato pone in essere le condizioni per realizzare la sua aspettativa ad un bene della vita deve essere innanzitutto un atto di responsabilità personale che, come tale deve presupporre l’esistenza di un interesse valido ed effettivo (art.100 cpc), non potendo il processo rappresentare un inutile aggravio per il Sistema – Giustizia.
In questo senso l’art. 96 cpc prevede un’ipotesi di responsabilità processuale aggravata per c.d. lite temeraria, con la possibilità di condanna per i danni dovuti dall’aver agito e/o resistito con malafede o colpa grave, ovvero di aver in qualche modo “abusato” dell’azione giudiziaria facendo uso distorto del processo (Cass. Civ.nn. 19976/2005; 14789/2007; 24645/2007).
La l. n.69/2009 ha poi introdotto un elemento del tutto innovativo all’art.96 cpc, ovvero il comma 3° il quale così statuisce “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata“.
Si tratta, invero, di una condanna con vera e propria natura sanzionatoria, il cui operare è subordinato alla presenza, nella parte soccombente, di un elemento soggettivo, ossia quello della malafede o colpa grave e con la possibilità per il giudice a) di agire anche d’ufficio, ossia non necessariamente su istanza della parte, poi risultata vittoriosa: b) di agire “in ogni caso” e dunque, anche a prescindere dal fatto che il comportamento della parte soccombente abbia provocato all’altra parte un danno effettivo e dimostrabile.
La ratio del legislatore è evidente: scoraggiare l’uso o, meglio, l’abuso di pratiche volte a rallentare e intralciare il corretto funzionamento della Giustizia.
Così, nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha condannato, ai sensi dell’art.96 cpc la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa, tenuto conto del credito oggetto della lite, per aver quest’ultimo perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione e stante la manifesta ed evidente pretestuosità e infondatezza della sua azione.
Testo del provvedimento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Pietro Genoviva, ha pronunciato la seguente
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5562/2010, riservata per la decisione all’udienza di p c del 9.3.2012, avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione, promossa
da
A.A.
OPPONENTE
CONTRO
ALFA SRL
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione in questione trae origine dalla notifica in data 20.7.2010 di atto di precetto, fondato su quattro assegni bancari da E 5.000,0 ciascuno, tutti a firma dell’A., per la somma complessiva di E 20.000,00 oltre accessori , ad istanza della ALFA srl .
L’ opponente in particolare deduce l’inesistenza del diritto vantato, in quanto i relativi assegni erano stati dati in garanzia per il pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile, già ampiamente soddisfatti a mezzo di bonifico bancario di E 25.000,00, mentre i titoli non venivano restituiti e successivamente erano posti illegittimamente all’incasso.
Costituitasi in giudizio, l’opposta deduceva l’infondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e responsabilità aggravata ex art.96 cpc, stante la temerarietà dell’opposizione.
Nel corso del giudizio di opposizione venivano depositati documenti ed all’ udienza del 9.3.2012 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni .
L’opposizione all’esecuzione è chiaramente infondata e va pertanto disattesa.
Sostiene l’opponente di aver consegnato i quattro assegni a garanzia, di aver corrisposto quanto dovuto con bonifico bancario di E 25.000,00, effettuato dal marito S.A., e lamenta che gli assegni, invece di esserle restituiti, venivano posti all’incasso.
La documentazione prodotta in atti ha clamorosamente smentito tali assunti difensivi, dal momento che:
– il bonifico in questione (per altro indicato in una stampa priva di qualsiasi valore probatorio e di incerta provenienza) sarebbe stato effettuato in data 9.7.2008, mentre tutti gli assegni recano date successive di emissione, a partire dal 25.7.2008;
– i quattro assegni erano stati già precettati in data 14.3.2009 ed avevano dato luogo alla p.e n 5530/09, con asporto dei beni pignorati, senza che l’A. avesse opposto alcunché, anzi con missiva del 27.3.2009 il suo difensore chiedeva di non procedere oltre nell’esecuzione, avendo in corso una pratica di mutuo idonea a garantire il pagamento di quanto dovuto (cfr documentazione in fasc opposta);
– con rogito del 24.2.2010, l’A. alienava al marito S.A. l’immobile di sua proprietà, costringendo l’opposta ad intraprendere azione revocatoria (cfr documentazione in fasc opposta).
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la pretestuosità, oltre che l’infondatezza, della proposta opposizione, che merita quindi ampiamente la sanzione di cui all’art.96 cpc, avendo l’opponente perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione; appare in conclusione equo determinare in via equitativa in E 5.000,00 la condanna ex art.96 cpc, tenuto anche conto dell’entità del credito oggetto di lite.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno anch’esse poste a carico dell’A., con distrazione in favore dei difensori dell’opposta, dichiaratisi anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Taranto, III sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente dott. Pietro Genoviva, definitivamente pronunciando sull’opposizione all’esecuzione proposta, con atto di citazione notificato il 30.7.2010, da A.A. nei confronti della ALFA srl, così provvede:
– Rigetta l’ opposizione all’esecuzione;
– Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta della somma di E 5.000,00 ex art.96 cpc, nonché al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in E 1.277,00 per diritti ed E 2.000,00 per onorari, oltre RSG , IVA e CAP, con distrazione in favore degli avv (OMISSIS) anticipatari.
Così deciso in Taranto, il 8 giugno 2012.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2012.
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Numero Protocolo Interno : 302/2012