ISSN 2385-1376
Testo massima
Le sciatte eccezioni del tutto generiche e pretestuose sollevate con formulazione di eccezioni standard, avulse dalla realtà fattuale e documentale la contestazione di una variazione unilaterale peggiorativa senza alcuna indicazione e la richiesta della parte di un documento già prodotto integrano la fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96 , comma 3 c.p.c..
La fantasiosa tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi e quelli moratori, fondata sulla distorta lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, integra un comportamento rilevante ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti, nella sentenza del 13 ottobre 2015, n. 942.
Il fatto
Nel caso di specie un correntista conveniva in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente, chiedendo la ripetizione delle somme illegittimamente versate, atteso che la banca aveva applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia e quindi usurario, fondando la domanda sulla sommatoria tra tassi di interesse corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso effettivo globale.
Si costituiva in giudizio la banca eccependo la piena legittimità della sua condotta, dimostrando, tra l’altro, di aver inviato, nel corso del rapporto, tutta la documentazione inerente il contratto di conto corrente.
Il Tribunale rigettava la domanda considerando la tesi della sommatoria dei tassi ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia macroscopicamente infondata e frutto di una mera invenzione; condannava il correntista, ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c..
In particolare affermava l’adito Giudicante che l’esperimento di domande assurde e pretestuose basate su un’interpretazione del tutto fantasiosa della pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/13, con formulazione di eccezioni standard, avulse dalla realtà fattuale e documentale, integra senza dubbio, se non una mala fede, quantomeno una colpa grave stigmatizzabile ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. come introdotto dalla legge n. 69/09.
Il commento
A ricordarci che la giustizia è una cosa seria, è stato il giudice del Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti che dinnanzi ad una domanda strumentale e fondata su eccezioni standard cd. “taglia e incolla“, avulse dalla realtà processuale, ha condannato il correntista al pagamento di euro 27.512,381, somma pari al doppio delle spese di lite.
In altri termini, devono essere condannate le domande palesemente pretestuose tese a creare una contestazione giudiziaria seriale diretta esclusivamente a legittimare il proprio inadempimento contrattuale.
Quanto al profilo dell’usurarietà del tasso (e il contestato sforamento del tasso soglia), il giudice, ancora una volta, in linea con la giurisprudenza di merito ormai costante, ritiene erronea la sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio ai fini del calcolo del tasso effettivo globale. Il giudice, infatti, afferma a chiare lettere che “nessuna legge e nessuna sentenza ha mai detto che per il calcolo del TEG, debba sommarsi il tasso corrispettivo a quello moratorio“.
La sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013, costantemente richiamata, è stata erroneamente interpretata, perché non ha mai sostenuto la sommatoria tra i due tassi ai fini della verifica dell’usura oggettiva, bensì attraverso un’interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha asserito che in quel caso specifico, il contratto conteneva una clausola che anziché prevedere un autonomo tasso di mora in sostituzione di quello corrispettivo, era stato previsto un tasso moratorio da calcolarsi quale “maggiorazione” di quello corrispettivo.
Diverso è il caso in esame, dove il tasso di mora era chiaramente alternativo e pertanto non poteva logicamente sommarsi al corrispettivo. È risultata “infondata, pertanto, la pretesa del correntista di sommare il tasso corrispettivo a quello di mora quando risulti palese, dalle modalità di calcolo contenute nel contratto, che si tratti di tassi alternativi”.
Per tali motivi, il Tribunale ha rigettato la domanda del correntista, condannandolo per lite temeraria al pagamento dell’ingente importo di euro 27.512,38.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE
CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC
Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 558/2015
Tags : 13 ottobre 2015, 942, colpa, condanna, dott. Marco Benatti, eccezioni, generiche, grave, Lite, temeraria, Tribunale di Mantova, variazione