Provvedimento segnalato dagli Avv.ti Pierangelo Mori Bontempini e Silvia Marengo del Foro di Verona
La manifesta inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione impone anche la condanna di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. per lite temeraria, in ragione della condotta tenuta dall’opponente il quale, nonostante il rilevo del motivo di inammissibilità dell’opposizione contenuto del decreto di fissazione udienza, ha omesso di prendere posizione sul punto ed ha dato impulso dal giudizio notificando il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza all’opponente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti, con l’ordinanza del 10 giugno 2020.
Nel giudizio de quo, il debitore ha proposto un’opposizione all’esecuzione lamentando vizi delle fideiussioni bancarie sottoscritte con la banca e ciò allorchè era spirato il termine di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti e notificati dall’istituto di credito. Solo in tale sede gli eventuali vizi potevano e dovevano tempestivamente essere eccepiti.
Il Giudice ha rilevato che l’opposizione all’esecuzione fa valere fatti estintivi o impeditivi del sorgere del credito antecedenti alla pronuncia del decreto ingiuntivo, che nel caso di specie non è stato opposto dalla parte esecutata, né è stata eccepita l’omessa notifica del decreto ingiuntivo.
I motivi fatti valere con l’opposizione all’esecuzione avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui termine di quaranta giorni dalla notifica è espressamente qualificato dal codice di rito come perentorio.
Per questo motivo, il Tribunale ha condannato il debitore alla refusione delle spese di lite e anche ex art. 96, terzo comma, cpc per lite temeraria, non avendo rinunciato ad un’azione del tutto arbitraria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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