ISSN 2385-1376
Testo massima
Il comportamento processuale gravemente contraddittorio integra gli estremi della colpa grave e costituisce presupposto per l’applicazione della responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all’art. 96, co. 3 cpc
La previsione di aumento del compenso per l’avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie ad un apporto argomentativo, come nel caso in cui – esemplificando – la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involga questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi sia stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
L’art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014 non osta all’applicazione congiunta dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenere i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.
Questi gli interessanti principi affermati dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Massimo Vaccari con la sentenza del 19 giugno 2014 resa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale ha affrontato la problematica relativa alla condanna alle spese processuali, nonché quella della lite temeraria quando la controversia sia di facile intelligibilità ovvero risulti complessivamente di facile soluzione ed una delle parti abbia avuto un comportamento processuale gravemente colposo.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio altra società per sentire revocare il decreto ingiuntivo in virtù del quale la prima doveva pagare la somma di euro 42.197,83 a titolo di corrispettivo per la vendita di prodotti commerciali.
Il Giudice, rigettata una preliminare eccezione di incompetenza, ha rilevato nel merito la palese infondatezza della domanda attorea fondata sulla contestazione di fatture dalla convenuta in fase monitoria, senza però considerare che le stesse erano corredate dai documenti di trasporto recanti la firma del destinatario ed, in quanto tali, pienamente idonee a comprovare la consegna della merce e, dunque, l’esecuzione della prestazione a carico della convenuta.
Successivamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l’attrice disconosceva gli importi richiesti da controparte ma riconosceva, al contempo, di aver ricevuto parte dei prodotti non meglio specificati.
Il comportamento contraddittorio veniva riconosciuto dal Giudice proprio nella circostanza che solo con le note 183, VI comma, n. 2 c.p.c. l’opponente aveva contestato i documenti di trasporto prodotti in fase monitoria e riconosciuti come propri nella memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.
Il Giudice, accertata la palese infondatezza delle pretese, ha fornito una prima e lucida applicazione del recentissimo D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014 in materia di compenso degli avvocati.
L’art. 4, co. 8 del citato D.M. consente al giudice di aumentare l’importo dovuto all’avvocato per la propria prestazione professionale nei casi in cui la difesa sia stata “manifestamente fondata“.
Secondo l’interpretazione fornita dal Giudice, la norma viene in evidenza ogniqualvolta una parte riesca a far emergere l’infondatezza degli assunti di controparte senza ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo, come nel caso in cui – esemplificando – la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involga questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi sia stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie, l’aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese è stato riconosciuto alla parte che aveva evidenziato la mancata prova degli assunti in opposizione.
A parere del Giudice veronese, in mancanza di istanza di parte, può riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari al 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso e non invece la misura massima prevista dalla norma pari al 15%.
Infine, l’art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014 non osta all’applicazione congiunta dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenere i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.
In conclusione l’opponente per un credito di 42.197,83 euro è stato condannato all’importo globale di 7.574,50 di cui 5074,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 7,5% sul predetto importo e 2.500,00 a titolo di responsabilità per lite temeraria.
IL COMMENTO
Il Tribunale di Verona ricorda a tutti che la giustizia è una cosa seria e pertanto non è possibile tollerare la proposizione di azioni meramente dilatorie su questioni di diritto di facile intelligibilità con comportamenti processuali gravemente contraddittori tra loro.
Se la detta sentenza ha ben interpretato l’attuale sistema normativo, che ha la finalità di scoraggiare pretestuose resistenze processuali, allora appare facile sostenere che all’attenzione dei Tribunali italiani dovrebbero essere poste solo ed esclusivamente questioni di diritto obiettivamente controverse.
Invero, solo taluni operatori del diritto utilizzano gli attuali sistemi deflattivi del contenzioso i quali, se bene calibrati, anche in mancanza di una riforma della Giustizia, potrebbero comportare una rapida riduzione dell’arretrato civile con conseguente definizione dei processi.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 442/2014