Testo massima
Le parti hanno l’obbligo di
prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui
all’art. 185-bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed
intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e in caso di non
raggiungo accordo di fare emergere a verbale dell’udienza di verifica,
lealmente, la rispettiva posizione al riguardo.
Le parti possono disarticolare
il contenuto della proposta trasformandola secondo i loro più veritieri e non
rinunciabili interessi primari ma non è ammesso l’accesso alla superficialità,
ad un rifiuto preconcetto, ad un pregiudizio astratto, al proposito ed
all’interesse, non tutelati dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la
decisione della causa.
Il notaio che non aderisce
esattamente alla proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c. (la quale
prevedeva un termine per l’esborso del professionista) e poi procrastina
quest’ultima chiedendo tempo e rinvii al fine precipuo di non gravarsi dei
pagamenti e da ultimo, ricevuta la provvista dell’assicurazione, decide di dar
corso all’originaria proposta configura una condotta grave ed ingiustificata
sanzionabile ex art. 96 c.p.c. con il pagamento al doppio delle spese di lite.
Questi gli interessanti principi
espressi dal Tribunale di Roma, in persona del dott. Massimo Moriconi, nella
sentenza del 30 ottobre 2014 resa in un giudizio avente ad oggetto
l’accertamento della responsabilità a carico di un notaio.
In particolare, il
professionista induceva con cattive informazioni un cliente a rinunciare alle
c.d agevolazioni “prima casa” su un immobile già di proprietà dello stesso
sostenendo che il cliente potesse, dopo aver acquistato il nuovo immobile per
un prezzo superiore, pagare per il nuovo atto l’imposta ridotta e versare la
differenza di imposta ordinaria con i relativi interessi per il precedente
atto.
In realtà, tale rinuncia non era
giuridicamente configurabile avendo la richiesta di agevolazioni, per
consolidata giurisprudenza, “carattere non revocabile per definizione tanto
meno in vista del successivo atto di acquisto” (cfr. ex plurimis,
Cass. 9607/2000).
Accertata, dunque, la
responsabilità del professionista il Giudice formulava proposta affinché
quest’ultimo pagasse al cliente con formula rateale la somma di euro 19.424,00.
Il notaio, dapprima si mostrava disponibile alla proposta. Successivamente, il
professionista attivava con la propria assicurazione trattative finalizzate ad
effettuare una sostanziale partita di giro tra la compagnia e il cliente e, a
tal fine, chiedeva tempo e rinvii puntualmente concessi dal Giudice. Ottenuta
la provvista, sorprendentemente, il notaio comunicava di accettare l’originaria
proposta del Giudice oramai ampiamente scaduta anche in ordine al termine
fissato per l’accettazione finale.
Ciò premesso in punto di fatto,
il Giudice ha svolto un attento esame dell’istituto di cui all’art. 185-bis
c.p.c. ben evidenziando che “
l’importanza e delicatezza della proposta che,
impegnando non poco la sensibilità oltre che l’arte del giudice, assolve,
nell’ottica del legislatore, ad un importante compito deflattivo e di A.D.R.,
impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una
sentenza, non può ammettersi che le parti possano assumere senza
conseguenze, contro di essa, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse,
deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare
la permanenza e protrazione della controversia“.
Infatti, “le parti hanno
l’obbligo, derivante sia dalla norma di cui all’art. 88 cpc secondo cui le
parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà
e probità, e sia in base al precetto di cui all’art. 116 cpc, norma di
carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta
del giudice di cui all’art. 185 bis cpc, e di fare quanto in loro potere per
aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e, in
caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell’udienza di
verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo. Le parti hanno
quindi un’alternativa all’accettazione della proposta“.
Potranno infatti “
disarticolarne
il contenuto, trasformandola secondo i loro più veritieri e non rinunciabili
interessi primari. Non è invece ammesso l’accesso alla superficialità, ad un
rifiuto preconcetto, ad un pregiudizio astratto, al proposito e all’interesse,
non tutelati dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la decisione della
causa“. In sostanza, dunque, “
il merito ragionato deve diventare la
stella polare della adesione o meno (se del caso con i concordati adattamenti)
alla proposta. E correlativamente, ad opera del giudice, misura e metro della
valutazione della condotta di chi si è sottratto al dovere di lealtà
processuale che la proposta ex art. 185 bis esalta e richiama“.
La condotta del professionista è
stata ritenuta, inoltre, meritevole di sanzione.
Infatti, il Tribunale ha affermato che “
a. la responsabilità nel merito del notaio è conclamata, sicché la
resistenza in giudizio va qualificata già in limine un abuso del diritto (di
difesa); b. la condotta processuale descritta (
) proviene da una
persona istruita e assai qualificata anche in termini giuridici, e pertanto
ancor più grave ed ingiustificata. L’ammontare della somma deve essere
proporzionato, fra l’altro, allo stato soggettivo del soggetto che in questo
caso è da qualificarsi doloso quanto alla lettera b) e colposo
quanto alla lettera a)“.
Pertanto, il notaio convenuto è stato altresì condannato nei
confronti dell’attore ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., che, come è noto,
dispone che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata“.
In conclusione, nella
causa in oggetto la somma è stata quantificata nel doppio del compenso di
causa liquidato a carico del soccombente (per un totale di euro 9.600,00).
Testo del provvedimento
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