Nel procedimento innanzi la Corte di Cassazione, integra un contegno processuale connotato quantomeno da colpa grave il caso in cui l’avvocato, procuratore di sè stesso, che quindi dovrebbe conoscere le regole del giudizio di legittimità, depositi una inusitata “memoria di costituzione” invece che un controricorso, al di fuori dei termini perentori fissati dall’art. 370 c.p.c. per la notificazione ed il deposito.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 24649 del 03.10.2019.
La vicenda ha riguardato un avvocato che all’esito d’un giudizio proposto per conto d’un suo cliente nei confronti dell’INPS, chiese ed ottenne la distrazione delle spese.
Due anni dopo la pronuncia di quella sentenza, nonostante l’avvenuto pagamento del capitale, l’avvocato mise in esecuzione il capo di condanna alle spese nei confronti dell’INPS, nelle forme del pignoramento presso terzi.
Il giudice dell’esecuzione dichiarò estinta la procedura esecutiva, sul presupposto che non fosse consentito al creditore procedere alla cosiddetta “autoliquidazione” delle spese legali successive alla formazione del titolo esecutivo, ma non liquidate in quest’ultimo.
L’avvocato propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2, avverso il suddetto provvedimento che fu accolta dal Tribunale di Foggia.
Avverso la suddetta pronuncia del giudice dell’esecuzione, l’Inps ha proposto gravame fondato su sei motivi.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul thema decidendum, ha, preliminarmente, dichiarato inammissibile la “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata, al di fuori dei termini perentori fissati dall’art. 370 c.p.c. per la notificazione ed il deposito del controricorso.
In secondo luogo, gli ermellini hanno evidenziato l’error in procedendo in cui è incorso il Tribunale consistente nell’avere omesso di rilevare la tardività dell’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La Corte si è, poi, pronunciata sulla responsabilità aggravata della parte intimata rappresentando che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nel testo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
In tal senso, per i Giudici, il controricorrente ha tenuto un contegno processuale connotato, quanto meno, da colpa grave sia per essersi difeso con “memoria di costituzione” invece che con un controricorso sia perché ha introdotto un’opposizione manifestamente tardiva, sia perché ha persistito nella propria posizione di resistenza, nonostante i numerosissimi precedenti in cui la Corte, decidendo giudizi del tutto identici al presente e vertenti tra le stesse parti, da anni ha ripetuto i precetti esposti nella parte motivazionale del provvedimento.
Tali condotte, ad avviso del Collegio, costituiscono un’ipotesi (almeno) di colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il gravame condannando il controricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. oltre che alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LITE TEMERARIA: IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO È ORIENTATIVAMENTE QUELLO DEL DOPPIO DELLE SPESE DI LITE
LEGITTIMA LA NORMATIVA POTENDO IL GIUDICE STABILIRE LA CONDANNA ALLE SPESE IN BASE AL RINVIO ALL’EQUITÀ
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Amoroso | 06.06.2019 | n.139
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-il-parametro-di-riferimento-e-orientativamente-quello-del-doppio-delle-spese-di-lite
CONDANNA LITE TEMERARIA: SI VERIFICA QUANDO UNA CAUSA VIENE INTRODOTTA SU ASTRATTE E GENERICHE CONTESTAZIONI
L’ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI SENZA ALCUN RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO INTEGRA I PRESUPPOSTI DELLA COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 31.01.2019 | n.262
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/condanna-lite-temeraria-si-verifica-quando-una-causa-viene-introdotta-su-astratte-e-generiche-contestazioni
LITE TEMERARIA: non sussiste in caso di duplicazione della domanda oggetto di precedente accordo transattivo
Occorre la prova della mala fede
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, dott. Gennaro Spinelli | 29.01.2019 | n.5302
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-non-sussiste-in-caso-di-duplicazione-della-domanda-oggetto-di-precedente-accordo-transattivo
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