ISSN 2385-1376
Testo massima
1024×768
Con la decisione emessa in data
03.01.2013, il Tribunale di Monza ribadisce un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui la domanda ex art. 96 cpc è svincolata dalle
preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione.
In particolare, come già
affermato dalla S.C. la domanda risarcitoria ex art. 96 non determina alcuna
alterazione dell’oggetto della lite, ma risulta essere una integrazione della
domanda.
Infatti, la responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c. si concreta in uno scorretto esercizio del diritto
di agire o di resistere in giudizio, che certamente può realizzarsi solo con il
compimento di tutti gli atti che compongono il procedimento di cognizione.
La parte che veda concretarsi
detta violazione, secondo la Corte di legittimità, può proporre per la prima
volta l’istanza ex art. 96 anche all’udienza di precisazione delle conclusioni,
in quanto la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza solo al termine
della fase istruttoria.
La sentenza in commento, in
particolare, nel ribadire il superiore orientamento precisa che l’istanza può
essere fatta, sì, all’udienza delle precisazione delle conclusioni, ma non può
essere avanzata in sede di memoria di replica ex art.190 cpc, unica preclusione
che le Corti di Legittimità e di Merito abbiano individuato sul punto in
oggetto.
Il Tribunale di Monza, nel caso
che lo ha occupato, accertata la “tempestività” della domanda
ex art. 96 cpc dell’avente diritto, la rigettava poichè non ravvisava nè mala
fede o colpa grave nel comportamento processuale od extraprocessuale della
controparte.
Dr. Egidio Cottone
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Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
sezione seconda civile
Il Tribunale di Monza, seconda sezione civile, in persona del G.I.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1656/11, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
CONDOMINIO ALFA in persona dell’amministratore pro tempore
OPPONENTE
contro
BETA s.n.c. di TIZIO
OPPOSTA
Oggetto della causa: opposizione a decreto ingiuntivo
All’udienza del 20 settembre 2012 venivano precisate le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia giunge in decisione sull’opposizione tempestivamente interposta dal Condominio ALFA avverso il decreto ingiuntivo n. 5196 – 12863/2010, emesso in data 14 dicembre 2010, con il quale il Giudice Unico presso il Tribunale di Monza gli ordinava, su richiesta di BETA SNC di TIZIO il pagamento dell’importo residuo di Euro 12.694,00 oltre ad IVA e spese, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione eseguiti in favore del medesimo Condominio, come elencati nel consuntivo inviato il 14 aprile 2000.
Il Condominio ha eccepito preliminarmente l’intervenuta prescrizione del credito avversario, azionato ad oltre 10 anni di distanza dal suo sorgere.
Ha quindi evidenziato che l’importo portato dal dettaglio tardivamente inviato (Euro 11.919,00) non corrisponde a quella successivamente azionato in sede monitoria, con conseguente illiquidità del credito per mancanza di prova del suo esatto ammontare.
Ha infine contestato l’avvenuta integrale esecuzione delle opere e la conformità delle stesse alle regole dell’arte.
Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessa provvisoria esecuzione al decreto, sono stati assegnati i termini ex art.183 comma VI cpc e si è proceduto alla fase istruttoria.
Quindi, all’udienza del 20 settembre 2012, in assenza di richieste difformi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art.190 cpc
Ciò posto, va respinta in primo luogo, in quanto infondata, l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito azionato da beta snc.
E’ documentale in causa che il 6 aprile 2000, il nuovo amministratore del Condomini, arch. SEMPRONIO, abbia sollecitato BETA SNC all’invio di “situazione contabile del Condominio relativamente alle opere da Voi eseguite durante l’amministrazione del Sig. Z.”, vale a dire del precedente amministratore (rif. doc. 6 fascicolo monitorio), il che implica riconoscimento dell’avvenuta prestazione dell’opera.
E’ parimenti documentale che, in risposta a tale richiesta, BETA SNC in data 14 aprile 2000 – abbia inviato al numero di fax (…) un conteggio di chiusura lavori, al fine di ottenerne il pagamento. Il documento risulta positivamente trasmesso al destinatario, come si rinviene dall’allegato report (doc. 1 fascicolo monitorio).
In sede di deposizione testimoniale, il rag. Z. – precedente amministratore del Condominio – pur affermando di non ricordare di avere ricevuto il documento in questione, ha confermato di essere il titolare di detto numero di fax, installato presso il suo studio.
Il rapporto di trasmissione allegato in atti indica il corretto invio di 2 pagine, vale a dire lo stesso numeri di pagine da cui risulta composta il conteggio riepilogativo. E’ quindi lecito ritenere che BETA SNC, evadendo la richiesta in data 6 aprile 2000, seppure errando il destinatario (vecchio amministratore anziché quello nuovo) abbia inviato il conteggio in questione.
Come già affermato in sede di concessione della provvisoria esecuzione, una simile condotta si palesa comunque idonea “a valere come manifestazione di volontà di far valere il diritto ex art.2935 cc “, con conseguente esclusione di ogni prescrizione, posto che la successiva richiesta di pagamento risulta validamente trasmessa via fax il 12 aprile 2010, non ancora decorsi dieci anni dalla precedente.
In punto di effettività della prestazione, il medesimo teste rag. Z. ha confermato le circostanze articolate ai cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e art. 11 dalla società opposta e, segnatamente:
– l’avvenuta consegna al nuovo amministratore, arch. SEMPRONIO di tutta la documentazione (contratto di appalto e autorizzazioni relative ai lavori successivi) inerente le opere effettuate da BETA SNC;
– l’autenticità delle firme e della annotazioni manoscritte apposte in calce sui docc. 2 e 3 di BETA SNC, vale a dire rispettivamente sull’offerta per l’esecuzione dei lavori redatta dalla società, accettata dall’allora amministratore il 7 ottobre 1998, sull’offerta per i “lavori in aggiunta al ns/preventivo del 28.04.98 da eseguirsi presso il Condominio ALFA;
– la genuinità della provenienza e l’autenticità della sottoscrizione apposta sul doc. 5 (autorizzazione allo smontaggio dei caloriferi e richiesta di preventivo per opere murarie scale B e C);
– la genuinità della provenienza e l’autenticità della sottoscrizione apposta sul doc. 6 (benestare per il completamento dei lavori scale B e C, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il rivestimento Granolux nonché autorizzazione per lavori extra preventivo: posa in opera di zoccolini battiscopa in marmo nell’atrio di ingresso e in alcuni punti delle scale B e C, posa in opera degli angolari in legni agli spigoli delle pareti delle scale B e C, smantellamento del cappello di marmo di una porta, posa dello stesso e nuovo rifacimento su tutta la parete del rivestimento Granolux);
– avvenuta ricezione del preventivo di cui al doc. 7 di BETA SNC.
Alla luce di quanto precede, pare dunque evidente la sussistenza di avvallo da parte del soggetto a ciò legittimato all’epoca (rag. Z., amministratore del condominio) alla prestazione delle opere da parte di BETA SNC e alla documentazione posta dalla stessa società a fondamento del proprio credito, con ciò risultando superata ogni censura in punto di affermata mancanza di prova del credito e di illiquidità dello stesso.
Per quanto riguarda l’effettiva discordanza rinvenibile tra il conteggio di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio (totali Euro 11.919,00) e l’importo poi effettivamente azionato in ricorso (Euro 12.694,00), la spiegazione offerta dall’opposta (errore materiale consistente nell’inserimento nel riquadro relativo alla scala C delle stesse fatture – n. 355 e 21 – relative alla scala B) risulta del tutto plausibile oltre che ictu oculi rilevabile.
Infatti, alla scala B è relativo l’importo di Euro 13.753,00 di cui al conteggio riepilogativo in data 14 aprile 2000 (doc. 1 monitorio) da cui poi vanno detratti gli acconti ricevuti in relazione alle fatture suddette (Euro 3.331.50 ciascuna), con residuo credito di Euro 7.090,00 (doc. 3 monitorio).
Alla scala C è invece relativo l’importo di Euro 11.492,00 sempre riportato nel Tribunale di Monza-Sezione Seconda Civile il Giudice Unico Estensore dott.F.S. medesimo riepilogo da cui vanno detratti gli acconti indicati nelle fatture 353/1998 e 22/1999 (Euro 2.944,00 ciascuna), con residuo credito di Euro 5.604,00.
Il tutto quindi per complessivi Euro 12.964,00 di credito residuo, quale azionato in sede monitoria.
Quanto infine all’asserita sussistenza di vizi, difetti e omissioni nelle opere, previo rilievo che dall’epoca di esecuzione delle stesse sino all’instaurazione del presente giudizio, mai alcuna contestazione è stata mossa al riguardo, si osserva in ogni caso e con valenza dirimente che il rilievo è tardivo – oltre che irrituale – in quanto sollevato per la prima volta dal Condominio opponente solo in memoria ex art.183 comma VI n.2 cpc (rif. pag. 1 – 3) a fronte di tempestiva costituzione in giudizio di BETA SNC.
Alla luce di quanto precede, l’opposizione deve essere respinta in quanto infondata.
Resta da esaminare la domanda ex art.96 cpc avanzata dalla società opposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio, non si ravvisa alcune decadenza o preclusione. Infatti, rinvenendo il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente allo svolgimento del processo, la domanda in esame è svincolata dalle preclusioni assertive operanti nel giudizio di cognizione: in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, concreta infatti una mera integrazione della domanda formulata dalla parte, non determina alterazione del thema decidendum della lite e può essere avanzata per la prima volta sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, come avvenuto nel caso concreto (Cass. n.15964/2009; Cass. n.3941/2002; Corte App. Roma 26.1.2009; Trib. Roma 4.9.2009), ma non già in sede di memoria di replica ex art.190 (Trib. Benevento 18.5.2009).
Piuttosto, la domanda va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento del Condominio opponente alcuna mala fede o la colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei nuovi criteri di cui al D.M. n.140 del 2012 avendo i procuratori delle parti esaurito la loro prestazione professionale dopo l’entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 23 agosto 2012 (rif. SS. UU Cass. n.17406/2012; ord. n.269 e 270/2012 C. Cost.).
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1656/11 R.G. civ. instaurata con atto di citazione ritualmente notificato da Condominio ALFA nei confronti di BETA s.n.c., così provvede:
1) rigetta l’opposizione;
2) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
3) condanna il Condominio opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da BETA s.n.c., liquidate in complessivi Euro 3.425,00 per compensi, oltre ad IVA e CPA
Così deciso in Monza, il 27 dicembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2013
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 323/2013