In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Maria Del Prete, con la sentenza n. 1286 del 3 aprile 2023.
Il caso di specie prendeva la stura dalla domanda di accertamento dell’inadempimento formulata da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro per mancato versamento del TFR, finalizzato alla estinzione di un prestito accesso presso un istituto bancario sottoforma di cessione del quinto.
Nonostante, infatti, la detrazione mensile sullo stipendio delle somme a tal fine vincolate, il finanziamento non era stato estinto e, pertanto, l’attore chiedeva la condanna del datore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, al pagamento degli interessi di mora, calcolati sulle rate insolute, nonché al risarcimento del danno subìto.
In uno a tale citazione, veniva convenuta in giudizio anche la Banca per la restituzione delle somme residuate
dall’originario T.F.R., utilizzato in parte per il pagamento del finanziamento, nonché di estinzione del contratto di cessione, essendo stata regolarmente adempiuta la prestazione del debitore. la Banca, tuttavia, comunicava di non potere accogliere le richieste, non essendo pervenuto alcun versamento da parte del datore di lavoro a titolo di TFR e neppure alcuna comunicazione relativa alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi ritenere quindi ancora attivo il contratto di finanziamento.
Il Tribunale campano ha accolto la domanda attorea condannando il datore di lavoro al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di € 12.246,61, oltre interessi legali con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, e rigettando la domanda per lite temeraria dal medesimo attore formulata alla luce del principio di diritto già menzionato.
Per il Tribunale, infatti, dagli atti di causa non risultava che parte attrice avesse assolto a nessuno degli oneri sulla medesima incombenti, stante l’estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non era possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all’an sia al quantum dell’asserito danno.
Nei rapporti tra attore e società convenuta, le spese di lite sono state compensate integralmente, in ragione dell’obiettiva difficoltà ad individuare il soggetto responsabile per i fatti oggetto della domanda, prima dell’instaurazione del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MANIFESTA PRETESTUOSITÀ DELL’OPPOSIZIONE GIUSTIFICA LA CONDANNA AI SENSI DELL’ART. 96, 3° COMMA C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Marco Ciccarelli | 24.07.2019 | n.3703
LITE TEMERARIA: VA SANZIONATO IL RICORSO PER CASSAZIONE CHE CENSURA UN TIPICO APPREZZAMENTO DI FATTO
OCCORRE UNA QUALIFICATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO CASSAZIONISTA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel Rossetti | 06.10.2022 | n.29102
LITE TEMERARIA: L’ABUSO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE
L’INSOSTENIBILITÀ IN PUNTO DI DIRITTO DEGLI ARGOMENTI ALLA BASE DEL GRAVAME VA CENSURATA EX ART. 96 CPC
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel Saija | 06.10.2022 | n.29102
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