ISSN 2385-1376
Testo massima
L’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo deve essere diretta a dimostrare che il decreto sia stato l’effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente e giammai che il decreto ingiuntivo sia stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato (opposizione disciplinata dall’art. 645 c.p.c.).
La condotta processuale dell’attore che si sostanzia nel non esaminare gli stringenti limiti di ammissibilità previsti dall’art. 404 c.p.c. comporta la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. ad un importo individuato nel quadruplo delle spese legali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Marcello Piscopo, con la sentenza del 25 novembre 2014 resa in giudizio avente ad oggetto un’opposizione del terzo ai sensi dell’art. 404, secondo comma, c.p.c..
Dal foro meneghino un’altra esemplare condanna per lite temeraria ex art.96 cpc – di euro 100.000,00, pari al quadruplo delle spese legali,oltre spese di lite – nei confronti del cliente che adisce l’autorità giudiziaria al solo fine di ottenere la sospensione del decreto ingiuntivo definitivo, ottenuto a pieno titolo dalla Banca.
Nel caso di specie, l’attore domandava la sospensione dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca e passato in giudicato lamentando la carenza di legittimazione attiva dell’ingiungente nonché la mancanza delle condizioni per l’emissione del decreto.
Il Tribunale, respinta preliminarmente l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 407 c.p.c. ha rilevato che trattandosi di decreto ingiuntivo trova applicazione l’art. 56 c.p.c. che limita il rimedio straordinario in esame alle sole ipotesi di opposizione del terzo.
Ciò premesso, il giudizio instaurato dall’attore avrebbe dovuto dimostrare non che il decreto ingiuntivo fosse stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato, come di regola avviene nelle opposizioni ex art. 645 c.p,c., bensì che il decreto era, invero, l’effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente.
L’attore – che agiva in giudizio con una corposa opposizione di oltre 35 pagine – non aveva provato nulla degli stringenti requisiti per l’ammissione dell’opposizione di terzo ex art.404 cpc, contestando solo la legittimazione ad agire (per la quale avrebbe dovuto agire attraverso il rimedio di cui all’art.645 cpc) e nulla dicendo, sull’indicazione del giorno in cui il terzo sarebbe venuto a conoscenza del dolo o della collusione.
In altri termini, la domanda non potendo essere esanimata nel merito risultava in primis del tutto inammissibile e in secundis sfornita di qualsiasi elemento probatorio.
Tale condotta processuale, a parere del giudicante, è apparsa meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. in quanto posta in essere “nell’evidente illusorio tentativo di ottenere un’improbabile sospensione e conseguendo come unico risultato quello di coinvolgere la convenuta in defatiganti attività processuali, oltre che di offrire il proprio contributo al noto sovraccarico della Giustizia“.
In conclusione il Giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo e condannato, altresì, l’opponente al pagamento in favore della banca, a titolo di responsabilità aggravata, dell’importo liquidato nel quadruplo delle spese di lite, ossia alla somma di euro 100.000,00.
In definitiva, come esposto in premessa, il cliente aveva agito in giudizio, solo scopo di ottenere la sospensione del titolo esecutivo, conseguito a pieno titolo dalla Banca.
Con tale pronuncia viene così ad essere condannato il comportamento del cliente che agisce con il precipuo scopo di coinvolgere la banca in defatiganti attività processuali, atteggiamento ancor più grave atteso che lo stesso pesa gravemente sul noto sovraccarico della giustizia.
Sulla responsabilità aggravata e sulla condanna per lite temeraria numerose altre pronunce sono state raccolte nella
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 631/2014