ISSN 2385-1376
Testo massima
Agire in giudizio deducendo l’usurarietà dei tassi applicati dalla banca sul presupposto della sommatoria tra interessi convenzionale ed interesse moratorio è giusto motivo per ritenere il dolo o la colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Questo l’interessante principio affermato dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con due ordinanze del 17 febbraio 2015.
Il Giudice, in primis, ha rilevato che l’atto di citazione era sprovvisto dei requisiti minimi di precisione e determinatezza per ritenere adempiuto l’onere di cui al n. 4 dell’art. 163 c.p.c. apparendo le doglianze formulate dagli attori del tutto generiche e talvolta pure ipotetiche “così da non poter comprendere se alcuni dei classici temi presenti in molti giudizi afferenti alla materia bancaria siano citati in modo apodittico o afferiscano effettivamente ai rapporti bancari intercorsi tra le parti“.
Tanto premesso, il Giudice ha poi precisato che la sentenza 350/2013 della Cassazione non ha mai affermato che il tasso convenzionale debba essere sommato a quello moratorio e che “sostenere il contrario è indice di dolo o colpa grave nell’agire in giudizio art. 96 comma 3 c.p.c.“.
Tale decisione conferma l’orientamento già espresso dalla Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni | 17-09-2014 n.5984 diventando, così, l’ipotesi della sommatoria un’ipotesi tipica di responsabilità aggravata.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 117/2015