Nel caso in cui la parte attrice chieda che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardante un diverso giudizio in cui la stessa è già avvenuta, la domanda deve essere respinta. Tuttavia, non emergono elementi per la condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. quando la duplicazione potrebbe essere frutto di un malinteso oppure quando la parte convenuta è contraente forte rispetto all’attore.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Napoli, dott. Gennaro Spinelli, con la sentenza n. 5302 del 29.01.2019.
La vicenda è stata originata dalla richiesta di pagamento avanzata da una cliente, nei confronti della banca, per l’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. Invero, l’istituto di credito aveva provveduto alla restituzione dei soli interessi a scalare sul capitale non ancora scaduto ma non aveva corrisposto alcunché in relazione agli altri costi di credito. In virtù dell’intervenuta sottoscrizione di un accordo transattivo, parte attrice ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L’istituto di credito convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la suddetta richiesta, avendo la cliente duplicato la domanda a seguito, con nuovo difensore, successivamente all’accordo. In conseguenza di ciò, l’istituto di credito ha concluso per la condanna, ex art. 96 c.p.c., della parte attrice.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che, nel caso di specie, parte attrice ha notificato l’atto di citazione, duplicato del precedente ma proposto con diverso patrocinante, quaranta giorni prima della sottoscrizione dell’accordo transattivo con la parte convenuta. Inoltre, la causa è stata iscritta a ruolo dopo la ricezione dell’assegno da parte della cliente.
Orbene, il Giudicante ha evidenziato che riguardando la transazione e la cessata materia il precedente processo, del quale quello preso in esame è una semplice riproposizione, la domanda attorea deve essere respinta, con condanna alle spese di lite.
Tuttavia, il Giudice non ha riconosciuto ulteriori aggravi a carico della stessa, quindi negando la richiesta di condanna dell’attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. in quanto non ha riconosciuto elementi per la responsabilità aggravata del cliente, sia perché non è stata provata la mala fede – e quindi la duplicazione potrebbe essere frutto di un malinteso sui tempi di ricezione dell’assegno o altro – sia perché la banca è comunque un contraente forte rispetto alla parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONDANNA LITE TEMERARIA: SI VERIFICA QUANDO UNA CAUSA VIENE INTRODOTTA SU ASTRATTE E GENERICHE CONTESTAZIONI
L’ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI SENZA ALCUN RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO INTEGRA I PRESUPPOSTI DELLA COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 31.01.2019 | n.262
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/condanna-lite-temeraria-si-verifica-quando-una-causa-viene-introdotta-su-astratte-e-generiche-contestazioni
LITE TEMERARIA: SUSSISTE QUANDO LA DOMANDA È FONDATA SU ALLEGAZIONI ASTRATTE, IPOTETICHE, DUBITATIVE E GENERICHE
L’USO DI UNA PERIZIA DICHIARATAMENTE DIFFORME DAI CORRETTI CRITERI DI CALCOLO ECONOMETRICO INTEGRA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli | 28.03.2018 | n.6463
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sussiste-quando-la-domanda-e-fondata-su-allegazioni-astratte-ipotetiche-dubitative-e-generiche
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