Testo massima
Sentenza particolarmente
interessante, a causa dell’elevato importo del risarcimento ex art.96, terzo
comma, cpc, imposto alla parte convenuta,
è quella del Tribunale di Ancona, in
composizione monocratica nella persona del dott. Pietro Merletti, n.1033 depositata
il 16 luglio 2013.
In tale pronuncia il giudice ha affermato che la condotta processuale delle parti in giudizio può dare origine anche a
risarcimenti economici di elevato importo.
La
vicenda trae origine dal caso di una nota industria delle Marche, ora in amministrazione
straordinaria, che dopo aver richiesto e
ottenuto un sequestro conservativo, in via cautelare, successivamente ha agito
nei confronti della società convenuta per ottenere il pagamento della somma di
circa . 1.300.000,00, oltre I.V.A., a titolo di inadempimento contrattuale, e
il risarcimento del danno.
La
convenuta, rimasta contumace nel giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, durante
la fase cautelare aveva ammesso le
proprie inadempienze e aveva richiesto una dilazione di pagamento, senza però che
ci fosse una effettiva volontà di adempiere.
A
tale scopo la convenuta aveva trasferito fittiziamente la propria sede sociale in
Nicosia, Cipro, rendendosi irreperibile e tutto ciò la fine di guadagnare
tempo.
Ebbene,
il Tribunale di Ancona da ciò ha fatto discendere la condanna della società
convenuta, per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., al pagamento in favore dell’attrice della somma di ben . 160.000,00.
D’ora
innanzi, quindi, bisognerà stare particolarmente attenti a non sfruttare la giustizia per fini
dilatori per non incorrere in risarcimenti “salati“.
In tema di responsabilità aggravata, si segnalano le altre 13 decisioni pubblicate sulla rivista:
Tribunale Trento 11.6.13 n.199, Cass. Sez. Unite 3.6.13 n. 13899, Tribunale Lecce 9.5.13 n. 1534, Giudice Pace di Gaeta 13.4.13 n. 1870, Tribunale Lodi 4.4.13, Tribunale Bologna 21.2.13, Tribunale Verona 25.1.13, Tribunale Monza 9.1.13, Tribunale di Monza 3.1.13, Tribunale Milano 4.12.12, Tribunale Verona 22.11.12, Tribunale Brescia 2.8.12 e Tribunale Taranto 8.6.12.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno