La proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione in loro possesso (contratti ed estratti conto), o comunque la grave carenza documentale, accompagnata dalla pretesa che sia che la convenuta – supplendo così al siderale vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – a produrla in giudizio per ordine del giudice; l’uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo econometrico, peraltro fondata su documentazione non sufficiente; tutto ciò appare chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso seriale (ben noto, peraltro, a questo ed a molti altri Tribunali italiani) con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di “disturbo” dell’ordinato svolgimento dell’attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell’art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, con la sentenza n. 18200 del 26/09/2018.
La vicenda ha riguardato un correntista e i suoi fideiussori che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, dall’inizio del rapporto sino al saldo, a titolo di interessi usurari e anatocistici.
La banca convenuta si è costituita resistendo alle domande ritenute infondate in fatto e in diritto chiedendo, altresì, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in virtù della temerarietà della lite.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto che gli attori abbiano agito con grave imprudenza e con mala fede, e che la loro azione debba essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Al riguardo, il Tribunale ha specificato che la proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione in loro possesso (contratti ed estratti conto), o comunque la grave carenza documentale, accompagnata dalla pretesa che sia che la convenuta – supplendo così al siderale vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – a produrla in giudizio per ordine del giudice; l’uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo econometrico, peraltro fondata su documentazione non sufficiente sono chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso seriale con scopi di carattere emulativo, di “disturbo” dell’ordinato svolgimento dell’attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Il Giudice ha, altresì, rappresentato che la lite temeraria costituisce un abuso del suddetto diritto, costituzionalmente garantito, che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite nonché al pagamento dell’importo di euro 10.000,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA INTEGRALMENTE AD UNA CONSULENZA DI PARTE
LA PREDISPOSIZIONE DI UN ATTO SERIALE ED IN PALESE CONTRASTO CON LA NORMATIVA GIUSTIFICA LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino | 28.09.2018 | n.2577
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-nulla-la-domanda-che-rinvia-integralmente-ad-una-consulenza-di-parte
LITE TEMERARIA: SUSSISTE QUANDO LA DOMANDA È FONDATA SU ALLEGAZIONI ASTRATTE, IPOTETICHE, DUBITATIVE E GENERICHE
L’USO DI UNA PERIZIA DICHIARATAMENTE DIFFORME DAI CORRETTI CRITERI DI CALCOLO ECONOMETRICO INTEGRA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli | 28.03.2018 | n.6463
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sussiste-quando-la-domanda-e-fondata-su-allegazioni-astratte-ipotetiche-dubitative-e-generiche
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