Provvedimento segnalato dall’Avv. Nicola Balistreri del Foro di Caltanissetta
Il disconoscimento di una scrittura privata, operato da una parte, viene meno se questa, senza addurre alcun giustificato motivo non si presenta alle operazioni peritali per procedere al saggio grafico, sicché la scrittura privata deve essere dichiarata legalmente riconosciuta ex art. 219, co.2, c.p.c. Un comportamento simile può essere considerato presupposto per la condanna a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, con la sentenza n. 465 dell’11.10.2019.
Tre fideiussori di una società hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gela con cui era stato loro ingiunto il pagamento di una somma di denaro in favore della banca creditrice. Nel corso del giudizio una dei tre opponenti ha disconosciuto le firme apposte in calce alla fideiussione e, conseguentemente, la banca ha tempestivamente richiesto istanza di verificazione. Disposta la CTU grafologica, la debitrice non si è presentata per lo svolgimento del saggio grafico senza giustificato motivo.
Su input della difesa dell’istituto di credito, il Giudice ha considerato le fideiussioni riconosciute ai sensi dell’art. 219, comma 2 c.p.c., stante l’assenza ingiustificata della perizianda. La norma infatti specifica che “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”. Il comportamento della parte che, invitata a comparire, non si presenta o senza alcuna giustificazione si rifiuta di scrivere, costituisce argomento di prova che può consentire di ritenere riconosciuta la scrittura. E’ evidente che questa non sarà la conseguenza laddove la mancata comparizione si sia verificata per causa non imputabile alla parte: in tal caso il giudice fisserà una nuova udienza per la comparizione. Nel caso di specie, però, l’opponente non si è presentata all’udienza, senza addurre un giustificato motivo permettendo così l’applicazione della norma.
Il Giudice ha anche ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna in solido degli opponenti a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. , per aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo a fini meramente dilatori, incorrendo così in abuso del processo in violazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), come desumibile dal comportamento processuale tenuto in ordine al disconoscimento delle scritture private fondanti il credito, dapprima operato da tutti e tre gli opponenti nell’atto di citazione, così da precludere la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poi nel corso del giudizio circoscritto alla sola sottoscrizione di una sola di loro, la quale a sua volta ha dapprima chiesto un rinvio giustificato delle operazioni peritali, per poi non presentarsi senza addurre alcuna giustificazione alla nuova data concordata per l’esecuzione del saggio grafico, con il duplice intento, palesemente contrario ai citati principi costituzionali, di protrarre i tempi processuali, procrastinando il soddisfacimento delle ragioni del creditore opposto, e nel contempo di sottrarsi all’ulteriore condanna alle spese della c.t.u. grafologica, confidando nella sua revoca per sopravvenuta superfluità ex art. 219, co.2, c.p.c.
Per questi motivi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando i fideiussori al pagamento delle spese legali ed ex art. 96 cpc per lite temeraria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DISCONOSCIMENTO FIRMA: va confermato se prodotto nuovamente l’originale della scrittura
Se la parte disconoscente non compare, la scrittura deve darsi per riconosciuta, ex art. 215 cpc
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-firma-va-confermato-se-prodotto-loriginale-della-scrittura
DISCONOSCIMENTO SOTTOSCRIZIONI: specificità e determinatezza sono requisiti essenziali
Insufficienti espressioni di mero stile
Ordinanza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 20.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-sottoscrizioni-specificita-determinatezza
LITE TEMERARIA: sussiste in ipotesi di pretestuoso disconoscimento delle sottoscrizioni autentiche
È’ un’ipotesi di abuso del processo da sanzionare ex art. 96 cpc
Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Marco Di Biase | 07.07.2017 | n.770
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sussiste-in-ipotesi-di-pretestuoso-disconoscimento-delle-sottoscrizioni-autentiche
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno