ISSN 2385-1376
Testo massima
Spesso accade che successivamente alla pronunzia di rigetto dell’istanza di sospensione avanzata dal debitore nell’ambito dell’opposizione a precetto, venga proposta opposizione all’esecuzione davanti al Giudice dell’Esecuzione sulla base degli stessi argomenti nella speranza di una diversa valutazione.
Su tali comportamenti processuali si è pronunziato il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 25/2/2013, emessa dal Giudice dell’Esecuzione, Dott. Massimo Giunta, che ha qualificato TEMERARIA la condotta tenuta dal debitore.
In particolare, il Tribunale di Bologna ha statuito, una volta rilevato che i fatti dedotti ovvero deducibili erano i medesimi proposti nell’opposizione a precetto e già disattesi dal Giudice, chiamato a decidere su siffatta opposizione, non è consentito chiedere al Giudice dell’Esecuzione una nuova valutazione degli stessi, in quanto trattasi di argomenti già spesi e valutati nel giudizio di opposizione a precetto.
Tale comportamento integra la lite temeraria, perchè l’opposizione svolta dal debitore è PRETESTUOSA e DEFATIGATORIA: il debitore, infatti, ha agito senza la normale prudenza, in quanto le eccezioni svolte da questi ab origine possono essere ritenute palesemente infondate in relazione alla prospettazione giuridica e alla cognizione storica dei fatti posti a fondamento dell’opposizione.
Tenuto conto che la proposizione della nuova opposizione impone al creditore procedente di difendersi, è evidente che tale comportamento integra i presupposti tipici della lite temeraria.
Da tale decisione può trarsi il seguente principio:
La mera riproposizione dei motivi di opposizione a precetto con una nuova opposizione innanzi al Giudice dell’Esecuzione integra la lite temeraria, in quanto l’azione proposta è defatigatoria, tenuto conto che da un lato il Giudice dell’Esecuzione è tenuto a pronunziarsi sui motivi già esaminati dal Giudice chiamato a decidere sull’opposizione a precetto e dall’altro il creditore è obbligato a difendersi con la conseguenza che il debitore esecutato va risarcito con la condanna ex art. 96 cpc.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 297/2013