La disposizione contenuta nell’art 96 c.p.c. trova applicazione quando il diritto di azione o di difesa sono esercitati senza alcuna sensibilità per la cosa pubblica o per il funzionamento generale della giustizia, se non, financo, per la ragionevole durata del processo, se e nella misura in cui tali conseguenze trovino origine nella condotta processuale della parte caratterizzata da dolo o colpa grave; pertanto, il presupposto per l’applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria (comma 1 dell’art. 96 c.p.c).
Qualora sia il correntista ad agire con la domanda di ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente o di accertamento della nullità di clausole contrattuali e di revisione del saldo, l’onere di produzione del titolo che ha dato origine al rapporto di conto corrente e degli estratti di conto corrente è a suo carico esclusivo
La richiesta avanzata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio atteso, non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante, ovvero, nel caso in cui l’attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, posto che suddetto ordine
Questi i principi espressi dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Elena Masetti Zannini con la sentenza n. 845 del 30.05.2017.
Nella fattispecie esaminata un correntista e i suoi fideiussori convenivano in giudizio una Banca, e sul presupposto della illegittima capitalizzazione trimestrale dei tassi passivi applicati al contratto di apercredito, chiedevano la condanna dell’istituto creditizio alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché la rideterminazione del “dare – avere”, e per l’effetto la liberazione dei fideiussori stessi.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca convenuta, e contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle allegazioni attoree in punto di usura, deduceva che i tassi debitori e creditori erano stati pattuiti per iscritto al pari di tutte le altre condizioni economiche.
Nello specifico, l’istituto di credito asseriva, ex adverso, la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori essendo stati rispettati i criteri della delibera CICR 9 febbraio 2000, e parimenti eccepiva l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno e di liberazione dei fideiussori.
Il Giudice ha dichiarato l’infondatezza delle domande attoree, ritenendole generiche in quanto accompagnate da contestazioni specifiche, tuttavia, prive di supporto probatorio.
Relativamente all’eccepita violazione dell’art.119 TUB, circa la richiesta di estratti conto alla Banca, il Giudicante ha ritenuto che parte attrice non ha fornito elementi di prova dell’invio alla Banca della specifica richiesta, specificando, inoltre, che il legale di parte si è limitato a chiedere copia del contratto di corrispondenza nonché di apertura di credito ab origine.
A tal proposito, ed in conformità con la giurisprudenza di merito, il Tribunale ha specificato che la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio atteso, non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante, ovvero, nel caso in cui l’attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, posto che suddetto ordine
Quanto all’asserito superamento del TSU il Giudicante in relazione alle risultanze fornite da CTU ha ritenuto che nessun superamento del Tasso Soglia Usura si è verificato; ed inoltre, parimenti infondate, in quanto anche esse considerate prive di riscontro probatorio è stata ritenuta la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha, inoltre, riscontrato la sussistenza dei presupposti per condanna ex art 96 c.p.c. in quanto il cliente aveva agito incautamente, senza la produzione degli estratti conto, che non erano stati preventivamente richiesti alla Banca, per cui non si era potuta espletare la CTU contabile disposta, la quale, contrariamente a quanto pretestuosamente sostenuto, aveva accertato la sussistenza la piena regolarità della documentazione contrattuale della Banca e la totale infondatezza della domanda risarcitoria per l’illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Nel merito, il Giudice, ha precisato che quando il diritto di azione o di difesa sono esercitati senza alcuna sensibilità per la cosa pubblica o per il funzionamento generale della giustizia, se non, financo, per la ragionevole durata del processo, se e nella misura in cui tali conseguenze trovino origine nella condotta processuale della parte caratterizzata da dolo o colpa grave, sussiste il presupposto per l’applicabilità dell’art.96 c.p.c..
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava ogni domanda avanzata dagli attori, condannandoli sia al pagamento delle spese che al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LA DOMANDA DI DANNI PER LITE TEMERARIA DEVE ESSERE RAGIONEVOLMENTE LIQUIDATA RICORRENDO AI PARAMETRI DELLA LEGGE PINTO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Gian Andrea Chiesi | 24.09.2014 |
LA CONTESTAZIONE DI UNA VARIAZIONE UNILATERALE PEGGIORATIVA SENZA ALCUNA INDICAZIONE INTEGRA IPOTESI DI COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 13.10.2015 | n.942
USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN ‘NON TASSO’ O UN ‘TASSO CREATIVO’
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06.10.2015 | n.1297
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno