ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.
Questo il principio espresso dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Carbone – Rel. Spirito, con la sentenza n. 9523, depositata in data 22.04.2010.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 394/2010